Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47648 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47648 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a Venezia il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Venezia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/03/2023 del Tribunale di Treviso udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
L’indagato NOME COGNOME e la terza interessata NOME COGNOME, a mezzo del loro difensore, propongono ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 27 marzo 2023 con la quale il Tribunale di Treviso ha rigettato il riesame avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, in data 28 febbraio 2023, ha disposto il sequestro preventivo del conto corrente intestato alla società RAGIONE_SOCIALE e degli immobili acquistati dalla medesima compagine societaria in data 22 settembre 2022 in quanto pertinenti al reato di autoriciclaggio nonché del conto corrente intestato al RAGIONE_SOCIALE in quanto provento del reato di truffa.
I ricorrenti, con il primo motivo di entrambi i ricorsi, lamentano la violazione degli artt. 125, 321 cod. proc. pen. e 648-ter cod. pen. nonché l’apparenza della
motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti del reato di autoriciclaggio nonché in ordine all’individuazione del reato presupposto del contestato autoriciclaggio.
2.1. La difesa ha preliminarmente eccepito la mancata trasmissione dei verbali contenenti le dichiarazioni dei soggetti escussi nel corso delle indagini preliminari e la presenza nel fascicolo trasmesso al Tribunale del Riesame di informative di p.g. che riportano parti e rielaborazione del contenuto di detti verbali.
La mancata trasmissione dei verbali non renderebbe possibile una reale ed autonoma valutazione del fumus commissi delicti ed impedirebbe di individuare il ruolo che sarebbe stato svolto dal COGNOME nella commissione dei reati rubricati.
2.2. Gli elementi posti a fondamento delle decisioni dei giudici di merito non fornirebbero elementi indiziari sufficienti a dimostrare il coinvolgimento del COGNOME nelle condotte delittuose ipotizzate.
Il Tribunale avrebbe omesso il necessario vaglio in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, così violando il principio di diritto secondo cui per addivenire a sequestro preventivo è necessaria l’esistenza di concreti elementi indiziari che riconducano l’evento punito dalla norma penale alla condotta dell’indagato mediante una valutazione, puntuale e concreta, di tutte le risultanze investigative.
I giudici del riesame avrebbero desunto la partecipazione del ricorrente esclusivamente dalle dichiarazioni del co-indagato NOME COGNOME che ha indicato il ricorrente come direttore generale della RAGIONE_SOCIALE e da quanto indicato nel profilo Linkedin del COGNOME (ruolo di Chief General Manager della RAGIONE_SOCIALE).
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che il COGNOME non ha specificato quale ruolo svolgesse l’indagato nella compagine societaria né quale sia stato l’apporto causale del COGNOME alla realizzazione dei reati ipotizzati. Parimenti generiche sarebbe le dichiarazioni rese dal COGNOME in ordine ai due contratti di investimento sottoscritti tramite il COGNOME, le dichiarazioni rese dal COGNOME in ordine alla riconducibilità al ricorrente delle società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e le dichiarazioni del co-indagato COGNOME in ordine agli esborsi che il COGNOME avrebbe affrontato per risarcire gli investitori truffati.
Il Tribunale non avrebbe argomentato alcunché in ordine a tali censure difensive, limitandosi ad elencare gli elementi indiziari posti a fondamento del provvedimento di sequestro, senza specificare nulla in ordine alla reale consistenza delle condotte di reato ed alla riconducibilità delle stesse al ricorrente.
La motivazione sarebbe del tutto apparente anche in ordine alla sussistenza del reato presupposto del reato di riciclaggio ed in ordine al contributo causale che sarebbe stato posto in essere dal ricorrente nella realizzazione di tale fattispecie.
2.3. Il Tribunale avrebbe affermato, in modo apodittico, che le somme in sequestro sarebbero riconducibili all’attività delittuosa posta in essere tramite la società RAGIONE_SOCIALE, senza indicare adeguatamente gli elementi indiziari da cui è stata tratta tale affermazione: i giudici del riesame si sarebbero limitati ad evidenziare che il conto corrente intestato al COGNOME avrebbe registrato, dal giugno 2022, delle anomale movimentazioni (plurimi bonifici ricevuti dalle società Wallexpay e Payward), senza fornire alcun elemento concreto da cui desumere un collegamento tra le predette società e la RAGIONE_SOCIALE e pretendendo, in modo irragionevole, che fosse il ricorrente a dimostrare la legittimità di tali operazion finanziarie.
Il solo ricorrente COGNOME, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 125, 179, 180 e 369 cod. proc. pen. conseguente alla mancata contestazione nell’informazione di garanzia del reato di truffa nonché la mancanza di motivazione in ordine al motivo di riesame con il quale il ricorrente ha eccepito tale nullità.
Il Tribunale ha affermato che il sequestro preventivo del conto corrente intestato al COGNOME è stato disposto perché le somme ivi allocate costituirebbero ingiusto profitto del reato di truffa, senza argomentare in alcun modo in ordine al fatto che l’informazione di garanzia consegnata al COGNOME recava esclusivamente la contestazione dei reati di cui agli artt. 648-ter cod. pen. e 166 T.U.F. senza alcun riferimento al reato di truffa, con conseguente nullità del decreto di sequestro preventivo ai sensi degli artt. 178 e 180 cod. proc. pen.
In data 11 ottobre 2023 il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria di replica con la quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
GLYPH Il primo motivo di ricorso è in parte generico ed in parte non consentito.
1.1. La doglianza con la quale è stata dedotta la mancata trasmissione da parte del Pubblico Ministero al Tribunale del Riesame, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., dell’esposto e dei verbali di sommarie informazioni riportati nelle informative di p.g. poste a fondamento del provvedimento di sequestro è genericamente dedotta.
Deve essere preliminarmente ribadito che allorché si lamenti la mancata trasmissione di atti di indagine da parte dell’organo inquirente spetta all’indagato indicare i contenuti a sé favorevoli degli atti non trasmessi, non potendo sostenerne apoditticamente la rilevanza ai fini della perdita di efficacia della misura
cautelare ai sensi dell’art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 25058 del 10/05/2016, COGNOME, Rv. 266972 – 01; Sez. 6, n. 5405 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283000 – 01).
Applicando tale criterio interpretativo al caso di specie, bisogna rilevare come i ricorrenti abbiano omesso di adempiere a questo onere di specificazione, essendosi limitati ad evidenziare la mancata trasmissione dei verbali di sommarie informazioni e la lesione dei diritti di difesa conseguente «all’impossibilità d apprezzare in via diretta gli elementi di prova» (vedi pag. 12 del ricorso) con conseguente genericità della doglianza.
Il Collegio intende, peraltro, dare seguito al principio di diritto secondo cu «l’omessa trasmissione al tribunale del riesame di un’informativa della polizia giudiziaria e del testo integrale di alcuni atti d’indagine, richiamati n provvedimento che ha disposto la misura, non ne comporta l’inefficacia, se non è specificamente indicato quali dati decisivi siano stati sottratti al controllo d tribunale e se, all’esito della “prova di resistenza”, gli elementi non trasmessi siano ritenuti irrilevanti, ai fini della correttezza e della legittimità della deci cautelare» (Sez. 6, n. 41468 del 12/09/2019, COGNOME, Rv. 277370-01).
1.2. Tutte le ulteriori doglianze con le quali i ricorrenti lamentano vizi di legge e carenze di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti e dei presupposti del disposto sequestro sono dedotte per motivi non deducibili in sede di legittimità.
Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione può integrare gli estremi della violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto, sia fondato su affermazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dall’organo investito del procedimento (vedi Sez. U. n. 5876 del 13/02/2004, COGNOME, Rv. 226710- 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; da ultimo Sez. 2, n. 11320 del 13/12/2022, COGNOME, non massimata).
Le doglianze nel loro complesso, al di là della cornice nella quale sono inserite, si risolvono in censure rivolte contro la motivazione, peraltro con incursioni non consentite, nell’analisi del merito, si tratta dunque di motivi di certo non compatibili con il limite della violazione di legge previsto dall’art. 325 cod. proc.
pen.; ciò posto, occorre prendere atto che i ricorrenti, pur lamentando formalmente violazione di legge e mancanza/apparenza di motivazione, contestano in realtà la concreta ricostruzione della vicenda resa dal Tribunale e ciò a fronte di un iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici.
1.3. Il riferimento alla violazione di legge ed alla apparenza della motivazione è chiaramente strumentale ad una rivalutazione della vicenda nel merito, avendo il Tribunale adeguatamente motivato sulle ragioni in base alle quali ritiene infondate le censure difensive proposte nell’atto di riesame e fondato la propria decisione sugli elementi indiziari desumibili dalle conversazioni intercettate, dai servizi di osservazione e dall’informative di p.g. trasmesse dal Pubblico Ministero attestanti il coinvolgimento del COGNOME nella commissione dei reati di cui al capo di incolpazione e la provenienza delittuosa di quanto sottoposto a sequestro (vedi pag. 5, 6 e 7 dell’ordinanza impugnata).
1.4. La complessiva ricostruzione dei giudici del riesame, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o d manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Le censure difensive, oltre ad essere dedotte per motivi non consentiti per i motivi ora esposti, sono prive di specificità in quanto i ricorrenti si sono limitati riproporre la ricostruzione in fatto alternativa rispetto a quella recepita ne provvedimento genetico senza confrontarsi adeguatamente con le coerenti argomentazioni sulle quali si fonda la decisione dei giudici del riesame.
Il secondo motivo del ricorso proposto dal COGNOME è manifestamente infondato e dedotto in carenza di interesse. Il Tribunale, pur investito della doglianza in punto di nullità del decreto di sequestro, non ha invero provveduto, non risultando dall’ordinanza alcuna motivazione al riguardo; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto della doglianza medesima, dovendosi apprezzare se la stessa rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità.
Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che con l’atto di riesame il ricorrente si è limitato ad eccepire la nullità del provvediment di sequestro conseguente alla mancata indicazione del reato di truffa nell’informazione di garanzia consegnata al COGNOME. Orbene tale affermazione si pone in contrasto con il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui il sequestro preventivo non deve essere preceduto, a pena di nullità, dalla informazione di garanzia ex art. 369 cod. proc. pen., in quanto si tratta di un atto “a sorpresa”, diretto alla ricerca della prova, per il quale non è previsto il previ
avviso al difensore (vedi Sez. 6, n. 36429 del 25/06/2014, COGNOME, Rv. 260113 01; Sez. 3, n. 52159 del 27/062018, COGNOME, non massimata).
La mancata indicazione del reato di truffa nell’avviso di garanzia consegNOME al COGNOME non comporta l’eccepita nullità anche perché è stata assicurata la presenza e l’assistenza del difensore dell’indagato con conseguente non configurabilità dell’ipotizzata violazione degli artt. 178 e 180 cod. proc. pen. (vedi Sez. 5, n. 28336 del 07/05/2013, Scalera, Rv. 256776 – 01).
Qualsiasi eventuale profilo di invalidità derivante dall’omessa informazione di garanzia deve, comunque, ritenersi automaticamente saNOME, in quanto, a norma dell’art. 183, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la parte si è concretamente avvalsa della facoltà al cui esercizio l’avviso in questione era preordiNOME, essendo stata effettuata la nomina del difensore di fiducia ed esercitati, da parte del medesimo, i relativi diritti, proprio attraverso la proposizione e la coltivazione dell domanda di riesame avverso il provvedimento impositivo della cautela reale.
Ciò premesso deve ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale in tema d’impugnazioni è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso un provvedimento che non abbia preso in considerazione un motivo di impugnazione inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/6/2019, Rv. 276745.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso, il 17 ottobre 2023 Il Con~è RAGIONE_SOCIALE
La Presidente