Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45963 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45963 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME impugna la sentenza in data 09/11/2022 della Corte di Appello di cagliari – Sezione distaccata di Sassari, che ha confermato la sentenza in data 04/04/2019 del Tribunale di Sassari che lo aveva condanNOME per il reato di rapina.
Deduce:
Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 533 cod. proc. pen..
Ciò premesso il ricorso è inammissibile.
La Corte di appello ha puntualmente e adeguatamente motivato sulla responsabilità dell’imputato (alle pagine 7 e seguenti) rispondendo alle medesime argomentazioni oggi esposte con il ricorso.
Ciò premesso, la Corte di appello ha puntualmente ed esaustivamente motivato (alla pagina 2 della sentenza impugnata sulle ragioni per cui sono state negate le circostanze attenuanti generiche.
A fronte di ciò, le doglianze articolate con il ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.
Allora, vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 – , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 01).
Va ancora rilevato che il ricorso -di fatto. non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, atteso che relative argomentazioni non vengono sostanzialmente prese in alcuna considerazione.
Tale rilievo porta al vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, COGNOME; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023.