Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45941 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45941 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME impugna la sentenza in data 28/09/2022 della Corte di appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, che ha confermato la sentenza in data 18/02/2020 del Tribunale di Taranto, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata.
Deduce:
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 192, comma 3, cod. pr pen., circa la valutazione di credibilità della persona offesa e di attendibilità de dichiarazioni.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 192, comma 3, cod. pr pen. in ordine alla sussistenza del delitto di concorso in rapina aggravai:a;
Vizio di omessa motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
Ciò prennessoilricorso è inammissibile perché:
3.1. I primi due motivi sono attinti dalla medesima ragione di inammissibilità, in qua con entrambi il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen..
A tale proposito, questa Corte ha più ha chiarito che in tema di ricorso per cassazione, violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell’art. 606, comma 1, let cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibi decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificam indicati nei motivi di gravame, (crf. In tal senso, Sez. 6 – , Sentenza n. 4119 del 30/04/ Cc. -dep. 30/01/2020- Rv. 278196 – 02).
3.2. In effetti il ricorrente con i due motivi in esame propongono questioni non consent in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o manca argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare u improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello.
Da ciò discende l’ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire c sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- “attaccano” la persuasività l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significat probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giunge conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore dell probatoria del singolo elemento (Sez. 2 – , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, COGNOME e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
3.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, attes che la Corte di appello ha dato risposta alle censure difensive osservando che la pena detentiv
era pari al minimo edittale e che la pena pecuniaria era appena al di sopra del minimo, con u oggetto del reato costituito da cinque quintali di olive.
La censura di non aver valutato gli elementi esposti dalla difesa, peraltro -oltre manifestamente infondata, per come appena visto- si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondate prospettazioni difensive. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l’obb soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acqusito in atti, potendo egl invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente.
4.Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorren al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in datali luglio 2023.