Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45932 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45932 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VIMERCATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME impugna la sentenza in data 20/02/2023 della Corte di appello di Milano, che ha riformato la sentenza in data 24/05/2022 del Tribunale di Monza, escludendo la recidiva e confermando la condanna per il reato di truffa.
Deduce:
Vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità;
Vizio di motivazione in punto di negazione delle circostanze attenuanti generiche;
Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché:
3.1. In relazione a entrambi i motivi di ricorso, va rilevato come le doglianze ivi svilup non siano volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomental:ive e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a q Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3).
Allora, vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibil censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esiste o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differ sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del s elemento», (Sez. 2 – , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01).
3.2. A ciò si aggiunge la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, perché l’applicazione della circostanza di cui all’art. 62-bis cod. pen. richiede elementi di segno positivo che la parte interessata ha l’onere di dedurre specificamente; di conseguenza, nel motivare il diniego, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, all’assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023.