Ricorso per Cassazione: La Guida ai Requisiti di Ammissibilità
Il Ricorso per Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare rigorosi requisiti formali. Non si tratta di un terzo processo sul fatto, bensì di un controllo sulla corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nei motivi di ricorso ne determini l’inevitabile inammissibilità.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Milano, decideva di presentare ricorso presso la Corte di Cassazione. I motivi addotti riguardavano principalmente tre aspetti: una presunta errata valutazione degli elementi di prova (in particolare sulla presenza di ‘artifici e raggiri’), la mancata concessione di pene sostitutive e la questione della sospensione condizionale della pena.
L’Analisi della Corte sul Ricorso per Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, dichiarandolo inammissibile nella sua interezza. L’analisi dei giudici si è concentrata non sul merito delle questioni, ma sulla loro formulazione, ritenuta non conforme ai requisiti di legge.
Primo Motivo: La Ripetitività delle Censure
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse censure già adeguatamente analizzate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. I giudici di merito avevano infatti motivato in modo corretto e dettagliato la sussistenza di artifici e raggiri. La Cassazione ha ribadito che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione delle prove, soprattutto se il ricorrente non apporta nuove e specifiche critiche alla logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Secondo e Terzo Motivo: Mancanza di Specificità e Pertinenza
Anche il secondo e il terzo motivo, relativi alle pene sostitutive e alla sospensione condizionale, sono stati rigettati per ragioni simili. Il ricorso era carente di ‘concreta specificità e pertinenza censoria’. In altre parole, il ricorrente si è limitato a lamentare una decisione sfavorevole senza costruire una critica argomentata e puntuale, basata su specifici vizi di legge o di motivazione presenti nella sentenza d’appello.
Il Principio di Specificità come Requisito Fondamentale
La decisione si fonda su un principio cardine del processo penale, sancito dall’art. 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale: la specificità dei motivi. Il ricorrente non ha solo l’onere di indicare su quali punti della decisione impugnata verte la sua doglianza, ma deve anche esporre chiaramente gli elementi di fatto e di diritto che la sostengono. Un ricorso generico, che non consente al giudice di individuare con precisione i rilievi mossi, è destinato all’inammissibilità.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la propria decisione evidenziando che il ricorso era totalmente privo dei requisiti prescritti dalla legge. A fronte di una sentenza d’appello con una motivazione ‘ampia e logicamente corretta’, il ricorrente non ha indicato gli elementi specifici che stavano alla base della sua censura. Questa carenza ha impedito alla Corte di esercitare il proprio sindacato, poiché non era possibile individuare i rilievi mossi alla decisione impugnata. La mera riproposizione di argomenti già vagliati e disattesi, senza una critica mirata alla struttura logico-giuridica della sentenza, non è sufficiente per attivare il giudizio di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito: il Ricorso per Cassazione non è una terza istanza di merito. Per avere successo, l’impugnazione deve essere redatta con estrema precisione, individuando vizi specifici nella sentenza e argomentando in punto di diritto. In mancanza di tale specificità, il ricorso viene dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è privo del requisito della ‘specificità dei motivi’, ovvero se non indica in modo chiaro e concreto i punti della sentenza che si contestano e le ragioni giuridiche a sostegno. È altresì inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio senza formulare critiche nuove e pertinenti alla motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘specificità dei motivi’ in un ricorso?
Per ‘specificità dei motivi’ si intende l’obbligo per il ricorrente non solo di dedurre le censure su punti determinati della decisione, ma anche di indicare gli elementi specifici (fattuali e giuridici) che sono alla base delle sue lagnanze, permettendo così al giudice di individuare con precisione i rilievi e di esercitare il proprio controllo di legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte di Cassazione non esamini il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45757 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45757 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GIUSSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso di NOME
Considerato che il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimit poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi da giudici di merito con il supporto di corretti argomenti in diritto esposti a p. 3-4 della motiv e dimostrativi della presenza di artifici e raggiri;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta le pene sostitutive non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificit pertinenza censoria;
ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedu censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze;
valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenz
impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e esercitare il proprio sindacato;
Considerato che il terzo motivo di ricorso in ordine alla sospensione condizionale della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profil censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corr argomenti in diritto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023
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