Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44952 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44952 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che con il primo motivo deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione alla costituzione di parte civile, avvenuta in assenza del dife dell’imputato nel corso dell’udienza rinviata per legittimo impedimento del difensore stesso.
La censura è manifestamente infondata e la corte nel respingerla ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza secondo cui la costituzione può avvenire anche tramite deposito in cancelleria e, in tal caso, si deve notificare all’imputato ai fini dell’efficacia confronti. Ed in effetti il Gup ha disposto la notifica del verbale di udienza alla difesa che avuto conoscenza.
ritenuto che il secondo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti proba e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli a dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazi di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logi e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3);
considerato che il terzo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimit secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle pa rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si vedano pagg 3 e 4);
osservato che l’ulteriore motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito i quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del meri graduazione della pena – sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressio tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale veda, in particolare, pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobre 2023.