Ricorso per Cassazione: I Limiti del Giudizio di Legittimità
Il Ricorso per Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma la sua funzione è spesso fraintesa. Non si tratta di un terzo processo dove ridiscutere i fatti, bensì di un controllo sulla corretta applicazione della legge. Una recente sentenza della Suprema Corte, la n. 43060 del 2023, chiarisce perfettamente i confini di questo strumento, dichiarando inammissibile un ricorso che mirava a una rivalutazione delle prove in un caso di tentata rapina aggravata.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che aveva confermato la condanna di due persone per il reato di tentata rapina aggravata. Secondo l’accusa, i due imputati avevano fornito un contributo essenziale alla realizzazione del crimine. Non soddisfatti della decisione, i condannati, tramite il loro difensore, hanno proposto un Ricorso per Cassazione per contestare la sentenza di secondo grado.
I Motivi del Ricorso e il Ruolo della Cassazione
Il principale motivo di doglianza sollevato dalla difesa era il cosiddetto “vizio di motivazione”. Gli imputati sostenevano che la Corte d’Appello avesse errato nel definire il loro ruolo. A loro dire, non avevano avuto una parte decisiva nell’esecuzione del reato, ma si erano limitati a fornire un minimo supporto logistico agli esecutori materiali. Di conseguenza, chiedevano una mitigazione della pena, basata su una diversa interpretazione delle emergenze processuali.
Questa argomentazione, tuttavia, si scontra con la natura stessa del giudizio di legittimità. La difesa non stava evidenziando un errore di diritto o una palese illogicità nel ragionamento dei giudici d’appello, ma stava di fatto chiedendo alla Cassazione di riconsiderare le prove e di giungere a una conclusione diversa sui fatti, compito che esula dalle sue competenze.
La Decisione della Corte: il Ricorso per Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che la richiesta degli appellanti si risolveva in una mera “richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove”, un’attività preclusa in sede di legittimità. Non è compito della Cassazione stabilire se la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito sia l’unica possibile, ma solo se sia logicamente sostenibile.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha osservato che la sentenza d’appello era fondata su una motivazione solida e coerente, basata su una serie di “convergenti emergenze processuali”. Tra queste figuravano:
* L’avvistamento dei ricorrenti insieme agli autori materiali del crimine pochi minuti prima della tentata rapina.
* Il fatto che uno degli imputati avesse custodito il motociclo utilizzato per il colpo.
* Le contraddizioni emerse nelle dichiarazioni degli stessi appellanti.
* I contatti telefonici registrati.
* La pianificazione di un alibi.
Di fronte a un quadro probatorio così robusto, le tesi difensive sono state qualificate come semplici “valutazioni congetturali”, inidonee a scalfire la logicità della decisione impugnata. La motivazione della Corte d’Appello, pertanto, non presentava alcun vizio che potesse giustificare un annullamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La sentenza ribadisce un principio fondamentale: il Ricorso per Cassazione non è un’ulteriore opportunità per discutere il merito di una causa. Chi intende adire la Suprema Corte deve concentrarsi sull’individuazione di specifici errori di diritto o di vizi logici manifesti e decisivi nella motivazione della sentenza precedente. Tentare di ottenere una nuova lettura delle prove si traduce non solo in un esito sfavorevole, ma anche nella condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso degli imputati è stato dichiarato inammissibile?
Perché chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che non rientra nelle sue competenze. Il ricorso non ha evidenziato un errore di diritto o una manifesta illogicità nella motivazione della sentenza precedente, ma si è limitato a proporre un’interpretazione alternativa delle prove.
Qual è il compito della Corte di Cassazione in un processo penale?
Il compito della Corte di Cassazione è quello di verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) da parte dei giudici dei gradi inferiori e di controllare che la motivazione della sentenza sia logica, coerente e non contraddittoria. Non può riesaminare le prove per decidere se gli imputati siano colpevoli o innocenti.
Quali sono state le conseguenze economiche per gli imputati a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43060 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43060 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a PIEDIMONTE MATESE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PIEDIMONTE MATESE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020,
il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Napoli confermava la condanna di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di tentata rapina aggravata.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. vizio di motivazione: la motivazione offerta dalla Corte territoriale sarebbe carente sia in ordine alla definizione del ruolo rivestito dai ricorrenti, sia in ordine al valutazione delle tesi difensive. Le emergenze processuali, contrariamente a quanto ritenuto, non indicherebbero un ruolo decisivo dei ricorrenti, ma piuttosto un concorso funzionale a fornire un minimo supporto logistico agli esecutori. La corretta valutazione dei contributi offerti dai ricorrenti avrebbe dovuto condurre alla mitigazione del trattamento sanzionatorio.
2.1.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove e non individua illogicità manifesta e decisive del percorso motivazionale tracciato dalla Corte d’appello nella decisione di conferma della responsabilità del ricorrente.
Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale prendeva in esame le doglianze proposte con la prima impugnazione e riteneva che la rivalutazione delle emergenze probatorie contenuta nell’atto di appello si risolvesse nella proposta di valutazioni “congetturali” che erano solo indicative dell’approssimazione con cui era stata gestita l’operazione, ma che non erano non idonee a falsificare il quadro probatorio a carico degli imputati, tenuto conto che lo stesso e risultava corroborato da una serie di convergenti emergenze processuali (avvistamento dei ricorrenti nei minuti precedenti la tentata rapina insieme agli autori materiali; il fatto che COGNOME avesse custodito il motociclo utilizzato per la rapina; contraddizioni degli appellanti; contatti telefonici; progettazione di un alibi).
La motivazione offerta non si può essere alcuna censura in questa sede.
3.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
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Dichiara inammissibile & ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata
Così deciso in Roma, il giorno 12 settembre 2023 L’estensore COGNOME Il Presid nte