Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1945 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1945 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato ad Avezzano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2025 della Core d’appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni degli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, difensori di COGNOME, i quali «si riportano ai motivi di gravame contenuti nell’atto d’appello a suo tempo depositato richiedendone l’integrale accoglimento»;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 09/05/2025, la Corte d’appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza del 08/11/2023 del Tribunale di L’Aquila, emessa in esito a giudizio ordinario: a) confermava la condanna di NOME COGNOME alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed C 800,00 di multa per il reato di estorsione continuata ai danni di NOME COGNOME; b) riduceva da C 25.000,00 a C 16.000,00
la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della s NOME COGNOME, la quale si era costituita parte civile.
Avverso tale sentenza del 09/05/2025 della Corte d’appello di L’Aquila, proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, NOME COGNOME.
2.1. Anzitutto il ricorrente, nelle pagine da 2 (a partire dalla seconda 4 (fino al secondo paragrafo) del ricorso, trascrive letteralmente le quattro censure che aveva avanzato nelle pagine da 2 a 4 (fino al primo paragrafo) del suo att appello, limitandosi:
quanto alla prima censura (che è indicata con il n. 1 ed è esposta d seconda riga della pag. 2 alla nona riga della pag. 3 del ricorso), a sostitui quindicesima riga della pag. 2 del ricorso, la parola «ricorso» alla parola «app (che figurava nella quattordicesima riga della pag. 2 dell’atto di appello) e seguire, alla stessa censura, le parole: «Pronuncia censurabile per ca contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con contrasto con 606 comma 1 lett. b), c), e)»;
b) quanto alla seconda censura (che è indicata con il n. 2 ed è esposta d decima alla quattordicesima riga della pag. 3 del ricorso), a fare seguir parole conclusive «qualificazione del reato», le parole: «negata dalla Cor Appello con motivazione illogica e contraddittoria. Pronuncia censurabile carenza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con contrasto l’art. 606 comma 1 lett. b), c), e)»;
quanto alla terza censura (che è indicata con il n. 3 ed è esposta quindicesima riga della pag. 3 all’ottava riga della pag. 4 del ricorso), a fare alla stessa le parole: «Pronuncia censurabile per carenza contraddittorie manifesta illogicità della motivazione con contrasto con l’art. 606 comma 1 l b), c), e)»;
quanto alla quarta censura (che è indicata con il n. 4 ed è esposta d nona alla sedicesima riga della pag. 4 del ricorso), a fare seguire alla sempre le parole: «Pronuncia censurabile per carenza contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione con contrasto con l’art. 606 comma 1 l b), c), e)».
2.2. Il ricorrente trascrive poi, sempre letteralmente, ulteriori quattro censure che aveva avanzato alle pagine da 4 (a partire dal primo capoverso) a 10 (ult pagina) sempre del suo atto di appello, censure che, sia in questo atto s ricorso, sono numerate, come le precedenti, ancora con i numeri da 1 a limitandosi:
quanto alla prima censura (che è indicata con il n. 1 ed è espost terzultimo capoverso della pag. 4 al secondo capoverso della pag. 9 del ricor
ad aggiungere: a.1) all’inizio del terzo capoverso della pag. 5, le parole: «La persistenza del rapporto amicale e la circostanza della spontaneità delle elargizioni quantomeno iniziali della parte offesa in favore dell’imputato, vengono comunque riconosciute dal giudice di appello che parla di “… ragioni meramente amicali, come effettivamente ammesso dalla stessa COGNOME…”»; a.2) alla fine del primo paragrafo della pag. 6, le parole: «e tra le altre cose in maniera contraddittoria e illogica non viene considerata dalla Corte di Appello nella pronuncia impugnata»; a.3) nel primo paragrafo della pag. 8, le parole: «Del resto anche le predette circostanze a discarico non vengono prese nella minima considerazione dal giudice di appello»;
b) quanto alla seconda censura (che è indicata con il n. 2 ed è esposta nel terzo, quarto e quinto capoverso della pag. 9 del ricorso), ad aggiungere, in fine, le parole: «Tutte circostanze quelle descritte, comunque riconosciute anche dalla Corte Di Appello nella pronuncia impugnata»; c) quanto alla terza censura (che è indicata con il n. 3 ed è esposta dall’ultimo paragrafo della pag. 9 al primo capoverso della pag. 11 del ricorso): c.1) ad aggiungere le seguenti parole, di cui al secondo e al terzo capoverso e al primo periodo del quarto capoverso della pag. 10 del ricorso: «Del resto la spontaneità delle elargizioni, fatta propria dal giudice di appello è valutata anche in sede di parziale riforma delle statuizioni civili, confermava la configurabilità delle circostanze attenuanti invocate. In punto di diniego delle indicate circostanze attenuanti la Corte Di Appello rileva solo la non concedibilità della circostanza di cui all’art. 62 n. 4 c.p., con motivazione contraddittoria ed illogica laddove la nega “… in ragione dell’elevata, e non lieve, entità del danno cagionato alla persona offesa pari ad euro 12.000,00 per il solo danno materiale …” ma non considerando affatto e quindi non detraendo le somme elargite in maniera spontanea a titolo amicale dalla stessa all’imputato le somme inviate a terze persone, nonché l’importante riconoscimento di debito dell’imputato in favore della COGNOME. Inoltre, nulla rileva la Corte di Appello circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche concedibili in virtù dei parametri di cui all’art. 133 c.p., anche in considerazione del ridetto riconoscimento, con pronuncia e motivazione relativa del tutto carenti sul punto indicato»; c.2) a sostituire, nella terza riga della pag. 11 del ricorso, l parola «poteva» alla parola «potrà» (che figurava nella quattordicesima riga della pag. 9 dell’atto di appello); Corte di Cassazione – copia non ufficiale d) quanto alla quarta censura (che è indicata con il n. 4 ed è esposta nell’ultimo capoverso della pag. 11 del ricorso), ad aggiungere, alla fine della stessa, le parole: «E ciò anche in considerazione della riforma sul punto, con la quale la Corte Di Appello Di L’Aquila si limita in via esclusiva a decurtare in maniera parziale il danno morale».
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di doglianza avanzati nel ricorso non sono consentiti.
2. La Corte d’appello di L’Aquila, con una valutazione conforme rispetto a quella che era stata resa dal Tribunale di L’Aquila, ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi, sia oggettivi sia soggettivi, dell’attribuito delitto di estorsi continuata. Ciò alla luce delle dichiarazioni della persona offesa NOME COGNOME, risultate lineari e coerenti e della cui attendibilità non erano emerse ragioni per dubitare, la quale aveva riferito delle gravi minacce che le erano state ripetutamente rivolte dal Di NOME per costringerla a corrispondergli l’ingente somma di C 12.000,00, come ella aveva effettivamente fatto. Dichiarazioni che avevano anche trovato riscontro nei versamenti di denaro che erano stati accertati dalla polizia giudiziaria, nel riconoscimento di debito che era stato sottoscritto del COGNOME e nelle dichiarazioni testimoniali che erano state rese dalla sorella della persona offesa NOME COGNOME e dal compagno della stessa persona offesa NOME COGNOME.
Da ciò anche le conseguenti coerenti esclusioni: a) della richiesta riqualificazione del fatto come minaccia e ingiuria (peraltro abrogata), in quanto incompatibile con l’argomentata integrazione del delitto di estorsione; b) della prospettata configurabilità della desistenza volontaria, attesa la consumazione di tale delitto; c) della richiesta applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., attesa l pena detentiva superiore nel minimo a due anni prevista per l’estorsione; d) del richiesto riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen., non potendosi reputare di speciale tenuità un danno di C 12.000,00 (quanto al solo danno materiale).
Con riguardo alla pena, essa era stata irrogata, quanto a quella detentiva, nel minimo edittale di cinque anni di reclusione (diminuita, per le concesse circostanze attenuanti generiche, a tre anni e quattro mesi di reclusione) e, quanto a quella pecuniaria, in misura di poco superiore al minimo edittale di C 1.000,00 di multa (C 800,00 di multa, così diminuita per le concesse circostanze attenuanti generiche).
Come si è visto nella parte in fatto, la Corte d’appello di L’Aquila ha poi ridotto fa somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile NOME COGNOME da C 25.000,00 a C 16.000,00, riducendo, in particolare, da C 13.000,00 a C 4.000,00 la somma equitativamente determinata a titolo di danno morale (ferma restando la somma di C 12.000,00 liquidata a titolo di danno materiale).
Si tratta, in tutta evidenza, di una linea argomentativa del tutto immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, nonché pienamente conforme alle norme di legge.
3. A fronte di ciò, il ricorso non si può ritenere contenere una critica argomentata dell’impugnata sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, atteso che, come si è dettagliatamente visto nella parte in fatto, esso consiste nella letterale riproduzione delle censure che il COGNOME aveva già dedotto in sede di appello, con la mera aggiunta di scarne frasi incidentali di contestazioni essenzialmente assertive e apodittiche e con il meramente nominalistico e indifferenziato richiamo a tutti e tre i vizi indicati nelle lett. b), c) ed e) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, NOME., Rv. 281521-01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584-01).
Si deve inoltre evidenziare che il ricorso per cassazione è caratterizzato da una “duplice specificità” (così: Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133-01). Esso, cioè, oltre a dover essere anch’esso conforme all’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., e contenere quindi l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono l’impugnazione, deve altresì al contempo enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che esso sia sussumibile nell’ambito di quelli che sono tassativamente previsti nell’art. 606, comma 1, cod., proc. pen. – e, nel caso del vizio motivazionale di cui alla lett. e) dello stesso comma, in ciascuna delle tre ipotesi che sono in essa contemplate (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) -, deducendo, altresì, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico che è stato seguito dal giudice del merito, così da condurre a una decisione diversa.
In effetti, se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, p ciò solo si destina all’inammissibilità per almeno due ragioni: a) sia perché viene meno in radice la ragione per la quale esso è previsto (e, appunto, ammesso), atteso che, con una siffatta mera riproduzione, il provvedimento che è formalmente censurato, lungi dall’essere destinatario di una specifica critica argomentata, è di fatto ignorato; b) sia perché esso finisce con l’introdurre censure di merito.
Alla stregua di tali principi, i motivi di doglianza che sono stati avanzati con il ricorso si devono pertanto ritenere non consentiti, atteso che essi si limitano a riprodurre integralmente i motivi di appello, con modifiche solo di singole parole
(come «ricorso» anziché «appello»), ovvero con l’inserimento, nel testo che riproduce i motivi di appello, di frasi incidentali di censura alla sentenza di secondo grado che si esauriscono, però, in sintetiche locuzioni solo assertive e apodittiche e comunque inidonee a integrare una compiuta confutazione delle argomentazioni sulla base delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, e neppure specificano né in che parte la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila si dovrebbe ritenere violare una norma di legge sostanziale o processuale e, in particolare, quale, né in che parte la motivazione della stessa sentenza si dovrebbe ritenere mancante, in che parte contraddittoria e in che parte manifestamente illogica.
Che il ricorso consista in un’inammissibile riproduzione dei motivi di appello è circostanza della quale danno, del resto, espressamente atto nelle proprie conclusioni gli stessi difensori del ricorrente (i medesimi che hanno redatto il ricorso), là dove, come si è visto nell’epigrafe, essi: «si riportano ai motivi di gravame contenuti nell’atto di appello a suo tempo depositato richiedendone l’integrale accoglimento».
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2025.