Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15934 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15934 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a Sant’Antimo il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza del 20/11/2023 del Tribunale per il riesame di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’annullamento della impugnata ordinanza, attesa la carenza di gravi indizi di colpevolezza.
RITENUTO IN FATTO .
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli, sezione distrettuale per il riesame, ha confermato il provvedimento coercitivo in quella sede impugnato, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale del medesimo circondario il 30 ottobre 2023, con il quale era stata applicata la misura coercitiva, di natura detentiva, della custodia in carcere in relazione all’incolpazione provvisoria di tentata estorsione in concorso, aggravata dal metodo mafioso, così rigettando l’istanza (soggettivamente complessa) proposta ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen.
1.1. Il Tribunale del riesame ha quindi affrontato i temi della valutazione della gravità indiziaria fondata sulla affidabilità della identificazione per immagini del COGNOME (ritratto in volto, senza casco e così identificato dalla polizia giudiziaria) e su quella del COGNOME (identificato dalla polizia giudiziaria grazie alla particolare forma del tatuaggio impresso sul braccio sinistro, in tutto simile al tatuaggio che ornava la cute del COGNOME mentre era ricoverato in ospedale per altra ragione di “fuoco”). L’organo del controllo cautelare ha quindi affrontato in forma diretta le deduzioni mosse con l’istanza di riesame, confermando il quadro di gravità indiziaria già scrutinato in sede genetica ed escludendo la ricorrenza di ipotesi di tranciante inefficacia (art. 309, comma 5 e 10, cod. proc. pen., in riferimento all’art. 291 cod. proc. pen.).
1.2. Il Collegio ha poi argomentato la ritenuta concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione criminosa, stante la gravità dei fatti, sintomatici di stabil partecipazione ad organizzazione di settore e la adeguatezza del presidio di massima afflittività secondo la presunzione che si legge al comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen..
Con atto a firma del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, i ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il provvedimento in epigrafe indicato e ne hanno chiesto l’annullamento, deducendo a sostegno la ricorrenza di motivi comuni, consistenti nella violazione della legge penale e nel vizio esiziale di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta gravità indiziaria (identificazione apodittica ad opera della polizia giudiziaria che ha esaminato le immagini delle persone ritratte a bordo dello scooter nei pressi del luogo ove si perfezionò il conato estorsivo; inefficacia sopravvenuta della misura (art. 309, comma 5 e 10, cod. proc. pen.), non trovando corrispondenza le immagini consegnate al difensore (su sua richiesta) dopo l’esecuzione della misura ed in vista dell’udienza camerale di riesame e quelle sulle quali si è formato il convincimento cautelare; ciò in quanto nelle immagini consegnate al difensore il COGNOME compare con il braccio sinistro interamente fasciato, rendendo così impossibile la verifica della sua corretta identificazione, mentre la polizia giudiziaria ha dato atto di aver
visionato immagini (riportate anche in informativa) nelle quali il braccio.del COGNOME compare scoperto e tatuato con tratti grafici identici a quelli impressi sul braccio sinistro del soggetto che viaggiava con il COGNOME a bordo dello scooter, al momento del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso per cassazione è una impugnazione volta esclusivamente a far rilevare vizi della motivazione della sentenza impugnata ovvero violazioni di legge nelle quali il giudice a quo sia incorso e tali da appartenere alle specifiche categorie elencate nell’art. 606 del codice di rito. Viceversa, è da escludere in radice, anche a seguito della riforma apportata alla L. n. 46 del 2006, art. 606, che la Corte di cassazione possa essere chiamata a valutare direttamente le circostanze di fatto emerse durante le indagini. Per tale motivo, mentre con l’istanza di riesame è consentito ed anzi è doveroso porre in luce le eventuali contraddizioni emerse sul piano della ricostruzione fattuale, così come accreditata dal giudice del momento
genetico, e sottoporre, al giudice della revisione, i diversi fatti non considerati dal primo giudice o soltanto considerati in maniera illogica o insufficiente, la stessa prospettazione non è consentita con ricorso per cassazione, che è mezzo di impugnazione deputato alla denuncia dei vizi di legittimità del provvedimento impugnato. Consegue che il ricorso, per essere ammissibile, quando rappresenta un vizio di motivazione, deve aggredire in primo luogo la motivazione, appunto, con la quale il giudice del merito ha giustificato la propria conclusione; in secondo luogo, quando si intenda dedurre la contraddittorietà della motivazione con altro atto del processo specificamente indicato – evenienza che la giurisprudenza qualifica come “travisamento della prova” – è necessario che il ricorrente prenda comunque le mosse dalla motivazione del provvedimento impugnato per porre in luce la contraddittorietà di questo con specifici atti del processo. Questi, in più, per rispettare il principio dell’autosufficienza del ricorso, debbono, non solo essere specificamente indicati, ma anche allegati, nel loro testo integrale, al ricorso per cassazione, o, comunque, se ne deve specificare la collocazione negli atti del processo e se ne deve illustrare la integrale portata, onde consentire alla Corte di cassazione di apprezzare, non già il risultato della valutazione indiziaria, ma la possibile esistenza di un contrasto ontologico fra l’indizio apprezzato a fini cautelari e lo specifico spessore – evidentemente favorevole all’imputato – dell’indizio stimato in contraddizione. Risulta pertanto inammissibile il ricorso che non si sviluppi secondo le direttive appena indicate e soprattutto quello che, come nel caso di specie, trascuri del tutto la motivazione del provvedimento impugnato per soffermarsi, invece, ad illustrare la ricostruzione del risultato di prova patrocinata dalla difesa, in alternativa a quella accreditata dal giudice della revisione nel merito.
Nella fattispecie, il Tribunale ha quindi avuto cura di precisare, attingendo al coerente patrimonio investigativo, che il ricorrente fu identificato ad opera della polizia giudiziaria, che ebbe a comparare immagini ritraenti i tratti somatici dell’indagato. Si tratta, in conclusione di una ricostruzione del tutto logica e completa delle emergenze raccolte a carico del prevenuto, alla quale la difesa ha inammissibilmente contrapposto considerazioni e situazioni di tipo fattuale, non adeguati al giudizio di legittimità.
1.2. Del pari è a dirsi per il secondo motivo, svolto in tema di tranciante inefficacia (non rilevata dal tribunale) della misura, per omessa trasmissione al tribunale del completo compendio indiziario contenuto nel fascicolo del Pubblico ministero e trasmesso al G.i.p. a corredo della mozione cautelare (art. 291 cod. proc. pen.). La Corte ha sul punto efficacemente argomentato, facendo rilevare che difetta il presupposto della invocata disposizione processuale, atteso che nulla induce a ritenere che le immagini consegnate dal Pubblico ministero al difensore ed
estrapolate da diversa informativa di polizia giudiziaria, riguardante fatti diversi, siano state trasmesse al G.i.p. a corredo della domanda cautelare avanzata ai sensi dell’art. 291 cod. proc. pen.. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente consolidata nella interpretazione letterale della invocata disciplina: ciò che conduce alla dichiarazione di inefficacia sopravvenuta della misura è la omessa trasmissione al tribunale per il riesame di atti che certamente sono stati trasmessi al G.i.p. in allegato alla domanda cautelare, non di dati che compendiano il patrimonio indiziario dell’inquirente, che questi ha scelto di non allegare al momento della mozione cautelare (Sez. 2, n. 34211 del 25/11/2020, Rv. 280236; Sez. 5, n. 18997 del 19/2/2014, Rv. 263168). Del resto, nel merito del rilievo, il Tribunale ha pure argomentato circa la portata non decisiva del dato fotografico evidenziato dalla difesa, trattandosi di estratti fotografici diversi, che ritraggono i braccio dell’indagato COGNOME in momenti diversi della sua degenza ospedaliera; talché non è irragionevole ipotizzare che lo stesso braccio sia stato ritratto, in momenti diversi, prima bendato e poi libero.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa per le ammende di una somma che pare opportuno determinare in euro tremila, per ciascuno dei ricorrenti.
Secondo quanto dispone l’art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, il contenuto della presente ordinanza dovrà essere portato a conoscenza del detenuto, secondo le modalità indicate al comma 1-bis del medesimo articolo delle disposizioni di attuazione al codice di rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. p pen.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.