Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28702 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28702 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Cina il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 25/09/2023 del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 settembre 2023, il Tribunale di Firenze ha rigettato la richiesta di riesame proposta dal terzo interessato avverso il decreto del 13 dicembre 2021, con il quale il Gip del Tribunale di Firenze aveva disposto sequestro nei confronti dell’indagata, in relazione a reati di cui agli artt. 2 e 8 del d.lgs 74 del 2000.
Avverso l’ordinanza, il terzo interessato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, con un unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 325 e 321 cod. proc. pen, nonché l’apparenza della motivazione del provvedimento impugnato, con riferimento ad un veicolo sequestrato. Si lamenta come il sequestro si fondi sull’asserita fittizia intestazione del veicolo al terzo interessato e sulla sua ritenuta riconducibilità sostanziale all’indagata. Il veicolo in questione, di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE, del quale il ricorrente è legale rappresentante, sarebbe stato ceduto a NOME COGNOME, marito dell’indagata, come fringe benefit aziendale, trattandosi di un dipendente della stessa RAGIONE_SOCIALE. Tale accordo è stato ritenuto strumentale alla proposizione del ricorso, per assenza di riferimenti all’odierno ricorrente e per la ritenuta sua inefficacia, a fronte di una costante utilizzazione del veicolo da parte dello stesso un Sun. Sarebbero erronee anche le considerazioni svolte dall’ordinanza sulla presunta fittizietà della separazione tra NOME e l’indagata, perché tale separazione non inciderebbe sul veicolo. Del resto – sostiene la difesa – l’indagata era stata rinvenuta a bordo del’automobile solo una volta, nell’ambito di un controllo del tutto occasionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Va premesso che, avverso le ordinanze emesse nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., soltanto per violaziore di legge e che in tale nozione vengono compresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che siano così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Si è altresì specificato che, in caso di ricorso per cassazione proposto contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, è preclusa ogni censura relativa ai vizi della motivazione, salvi i casi della motivazione assolutamente mancante – che si risolve in una violazione di legge per la mancata osservanza dell’obbligo stabilito dall’art. 125 cod. proc. pen. – e della motivazione apparente (ex plurimis, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893).
3.2. Così definito il perimetro del sindacato di questa Corte in materia di provvedimenti cautelari reali, deve rilevarsi che il ricorrente, pur deducendo formalmente una violazione di legge, non lamenta, poi, nell’articolazione del
motivo di doglianza, una scorretta interpretazione di norme; piuttosto si duole di un’erronea valutazione dei presupposti di fatto per l’applicazione del sequestro, limitandosi a proporre una alternativa ricostruzione del quadro indiziario, relativamente alla non fittizietà dell’intestazione del veicolo. La ritenuta apparenza della motivazione si scontra, del resto, con la pregnanza e l’analiticità di quest’ultima – peraltro pedissequamente riportata nello stesso ricorso – nel prendere in considerazione ogni elemento rilevante.
Anche prescindendo da ciò, deve comunque osservarsi che la motivazione del Tribunale si basa sulla valutazione, insindacabile in questa sede, di elementi oggettivi logicamente convergenti: a) la disponibilità del veicolo in capo al coniuge dell’indagata, anziché in capo a quest’ultima, è basata, nella prospettazione difensiva, su un accordo aziendale avente a oggetto la concessione dell’auto e su un accordo di separazione personale fra i due; b) la documentazione ha natura strumentale, perché si colloca in epoca immediatamente successiva all’esecuzione del sequestro ed è anche priva dei requisiti formali, mancando la sottoscrizione dell’intestatario dell’auto; c) gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza hanno verificato la disponibilità dell’auto in capo all’indagata, attraverso appostamenti e attraverso la constatazione che la stessa si trova parcheggiata normalmente davanti a casa sua; d) in questo quadro, sia la separazione dal marito, sia il trasferimento dell’indagata altrove, all’indomani dell’esecuzione del sequestro preventivo, risultano strumentali alla precostituzione di una linea difensiva; e) in ogni caso la stessa è stata vista dimorare presso l’abitazione di fronte alla quale è parcheggiata l’auto di cui ha l’uso. /7.
Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso il 21/02/2024.