Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 58 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 58 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1141/2025
NOME COGNOME
UP – 25/11/2025
NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte d’appello di Campobasso;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale COGNOME, nel senso del rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa all’esito di giudizio abbreviato, ha confermato la responsabilità di NOME COGNOME per i reati di furto e tentato furto ascrittigli (ai capi A, B, C, D, F).
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso fondato su sei motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. I primi due motivi deducono violazioni di legge e vizio cumulativo di motivazione in merito alla confermata responsabilità per il furto della bicicletta elettrica di cui al capo A, con particolare riferimento all’indentificazione dell’imputato nel reo.
2.2. I motivi terzo e quarto deducono violazioni di legge e vizio cumulativo di motivazione in merito alla sussunzione dei fatti accertati nel furto di un computer e di capi di abbigliamento contestato al capo B, in luogo della loro qualificazione in termini di «recesso attivo previsto dall’art. 56, comma 3, cod. pen.».
2.3. I motivi quinto e sesto si appuntano sull’apparato motivazionale sotteso al trattamento sanzionatorio, censurato in termini di violazione di legge e di vizio cumulativo di motivazione.
La Corte territoriale, nel riformare in melius la sentenza di primo grado, avrebbe irrogato una «pena assai elevata rispetto al minimo edittale» oltre che ritenuto insussistenti le circostanze attenuanti generiche senza motivare sul punto, nonostante quanto prospettato dalla difesa circa la condotta processuale dell’imputato, la sua dipendenza da oppiacei, la tenuità del danno e l’avvenuta restituzione dei beni di cui al capo B.
La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
I primi due motivi, suscettibili di trattazione congiunta, deducono violazioni di legge e vizio cumulativo di motivazione in merito alla confermata responsabilità per il furto della bicicletta elettrica di cui al capo A, con particolare riferimento all’identificazione dell’imputato nel reo.
2.1. Il ricorrente premette che in sede di riconoscimento fotografico effettuato, con esito positivo, nella fase delle indagini preliminari la persona offesa avrebbe manifestato una sicurezza del 90% nell’indicare quale autore del reato il prevenuto, individuato peraltro anche dalle forze dell’ordine, che già lo conoscevano in ragione della loro attività di polizia giudiziaria, all’esito della
visione dei filmati estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza dell’esercizio commerciale locus commissi delicti .
Pur dedotta in sede d’appello la circostanza di cui innanzi la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con le critiche dell’appellante e avrebbe reso sul punto una «scarna motivazione» confermando la responsabilità del prevenuto con percorso che, in tesi difensiva, «non può essere condiviso, poiché logicamente viziato». L’individuazione del reo sarebbe fondata su un criterio meramente probabilistico, essendosi mostrata la persona offesa certa in ragione del 90%, e sul mero «pregiudizio» degli appartenenti alle forze dell’ordine derivante dalla loro pregressa conoscenza del prevenuto per ragioni d’ufficio.
2.2. Orbene, al netto dell’intrinseca aspecificità dei profili di censura che deducono una «scarna motivazione» e del tentativo di sostituire proprie valutazioni (anche probatorie) a quelle dei giudici di merito non condivise della difesa, i motivi in oggetto si mostrano estrinsecamente aspecifici per il mancato confronto con la c.d. «doppia conforme» di condanna quanto a identificazione dell’imputato nel soggetto agente. Ne consegue il venir meno in radice dell’unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione con riferimento anche al mancato confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, ex plurimis : Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584 – 01; si vedano altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione).
Con apparato motivazionale con il quale le censure non si confrontano, i giudici di merito fondano il giudizio di responsabilità quanto all’identificazione del prevenuto nel reo non solo in forza del riconoscimento fotografico positivamente effettuato dalla persona offesa (titolare dell’esercizio commerciale) in sede di indagini preliminari, che si è comunque detta certa ancorché in ragione del 90%, ma anche sulla individuazione operata dalla stessa persona offesa con l’ausilio delle immagini del sistema di videosorveglianza. Gli evidenziati elementi probatori sono stati poi valutati in uno con l’identificazione operata dalla polizia giudiziaria, anch’essa effettuata grazie alla visione delle immagini di cui alle riprese video. Con riferimento a tale ultimo elemento probatorio, in violazione degli artt. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. in relazione all’art. 581, comma 1, lett. d, dello stesso codice, la censura è altresì intrinsecamente aspecifica (laddove si esaurisce nella mera asserzione dell’esistenza di un «pregiudizio» degli appartenenti alle forze dell’ordine nei confronti del prevenuto senza indicare i sottostanti elementi fattuali.
Deve altresì aggiungersi a quanto innanzi, di per sé fondante l’inammissibilità delle censure, che, differentemente da quanto dedotto dal ricorrente, i giudici di merito si sono fatti carico della portata probatoria del riconoscimento fotografico operato della persona offesa, attribuendo la specificazione da essa effettuata circa la percentuale di certezza all’avvenuta sottoposizione, a distanza di giorni del furto, di un album fotografico con effigi di numerosi soggetti tra cui quelle del prevenuto temporalmente risalenti rispetto alla data del furto, invece coincidente con la visione da parte della vittima dei filmati del sistema di videosorveglianza.
I motivi terzo e quarto, suscettibili di trattazione congiunta, deducono violazioni di legge e vizio cumulativo di motivazione in merito alla sussunzione dei fatti accertati nel furto di un computer e di capi di abbigliamento contestato al capo B, in luogo della loro qualificazione in termini di «recesso attivo previsto dall’art. 56, comma 3, cod. pen.».
3.1. Il ricorrente muove dalla ricostruzione dei fatti accertata in sede processuale per cui il prevenuto, danneggiata la porta d’ingresso, «dopo essersi introdotto all’interno dell’attività commerciale …, si sarebbe impossessato di un computer nonché di alcuni capi di abbigliamento».
3.1.1. Individuato nel prevenuto l’autore della condotta innanzi descritta, per averlo appreso da un conoscente, la titolare dell’esercizio commerciale si sarebbe rivolta allo stesso imputato che, scusatosi «del furto», avrebbe provveduto a «far ritrovare la merce sottratta nascosta nel retro del negozio». Dopo essere entrato nel negozio, danneggiando la porta d’accesso, e prelevati i beni, l’imputato, prosegue sul punto il ricorrente, «prima di uscire dall’attività commerciale, decideva di lasciarli nel retro del negozio senza portarli via con sé».
3.1.2. Si sarebbe dunque trattato di un mero spostamento dei beni da un luogo a un altro, con conseguente inconfigurabilità «del furto», per la cui integrazione sarebbe necessario che «la cosa sia trasportata in un luogo prefissato (atto di ablatio ‘sottrazione’)».
3.2. Orbene, la censura si fonda su profili caratterizzati da manifesta infondatezza e aspecifici (tanto intrinsecamente quanto estrinsecamente).
3.2.1. Quanto alla manifesta infondatezza e all’aspecificità intrinseca deve in particolare rilevarsi che si articola la doglianza muovendo da un principio di diritto – quello riportato al precedente paragrafo 3.1.2. – prospettato dal ricorrente come pacifico ma non emergente dal panorama giurisprudenziale caratterizzante l’interpretazione dell’art. 624 cod. pen. quanto all’evento dell’impossessamento. Nei termini in cui è dedotta la censura finisce altresì con il confondere le nozioni di tentativo, che sembrerebbe evocato dall’assunta
mancata realizzazione dell’evento, con la desistenza volontaria (a cui sembra riferirsi il richiamo dell’art. 56, comma tre, cod. pen.) nonché quest’ultima con il volontario impedimento dell’evento, di ci all’art. 56, comma quattro, cod. pen., al quale sembrerebbe invece fare riferimento il ricorrente nell’evocare la nozione di «recesso attivo» (nei termini già sintetizzati nel precedente paragrafo 3.1.1.).
3.2.2. A quanto innanzi deve aggiungersi, quale autonoma ragione fondante l’inammissibilità delle censure in oggetto, il mancato confronto con l’iter logicogiuridico sotteso al rigetto dello specifico motivo d’appello deducente la circostanza fattuale per cui la merce non sarebbe stata trasportata fuori dal negozio ma solo spostata all’interno di esso.
Al pari del giudice di primo grado, la Corte territoriale ha rigettato lo specifico motivo d’impugnazione con motivazione non sindacabile in sede di legittimità, in quanto coerente e non manifestamente illogica, facente perno sul diverso presupposto fattuale dell’essere stati i beni oggetto di effettivo spossessamento-impossessamento mediante occultamento al di fuori dell’esercizio commerciale. Nella valutazione dello specifico mezzo di prova costituito dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, i giudici di merito hanno difatti chiarito con il riferimento all’essere stati sistemati i beni «sul retro del negozio» dev’essere inteso non nel senso del mero spostamento all’interno di esso bensì in termini di asportazione dei beni e loro occultamento fuori dal negozio, in particolare nella parte retrostante a esso.
Ne consegue dunque il mancato confronto con l’apparato motivazionale, insindacabile in sede di legittimità in quanto coerente e non manifestamente illogico, che si fonda sull’accertato evento del reato, l’avvenuto impossessamento dei beni sottratti al detentore e occultati da parte del reo, con conseguente perfezionamento del contestato furto di beni restituiti su richiesta della vittima successivamente all’evento.
Parimenti inammissibili sono i motivi quinto e sesto che si appuntano sul trattamento sanzionatorio, suscettibili di trattazione congiunta, che si appuntano sul trattamento sanzionatorio.
Quanto alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale, differentemente dalle deduzioni del ricorrente che con essa non si confronta, si fa carico delle doglianze dell’appellante, peraltro con motivazione insindacabile in sede di legittimità in quanto coerente e non manifestamente illogica. I giudici di merito (pag. 9 della sentenza impugnata) non apprezzano l’esistenza di elementi concreti (di natura oggettiva e soggettiva) tali da fondare la sussistenza delle attenuanti generiche e valorizzano, in senso negativo, quanto già evidenziato in merito alla personalità del reo. Il riferimento deve intendersi all’apparato motivazionale di cui a pag. 7 e s. della sentenza
impugnata e, in particolare, alla ritenuta «perdurante e spiccata dedizione ad aggredire il patrimonio altrui a scopo di ingiusto profitto». In merito, si argomenta dalle modalità dalla condotta, tenuta in diversi contesti territoriali anche previ spostamenti dal luogo di residenza e diretta all’impossessamento di beni di vario genere e di valore non irrisorio, oltre che all’essere l’imputato già ripetutamente condannato per reati contro il patrimonio.
Quanto innanzi evidenzia peraltro il mancato confronto delle censure con la motivazione della sentenza in ordine alla determinazione globale della pena, anche al netto dell’aspecificità intrinseca del relativo profilo di doglianza laddove articolato in termini di pena (ritenuta dal ricorrente) «assai elevata rispetto al minimo edittale».
I giudici di merito difatti, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, proprio escluse le attenuanti generiche, valutato più grave il capo A), hanno determinato la pena in tre anni di reclusione ed euro 1500,00 di multa, quindi in misura inferiore – quella detentiva – alla media edittale, nonché operati l’aumento per la continuazione e la riduzione per il rito alla pena finale di due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.
In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (misura ritenuta equa, ex art. 616 cod. proc. pen. come letto da Corte cost. n. 186 del 2000, in considerazione dei profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME