Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 844 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 844 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 09/12/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA ad AIROLA avverso l’ordinanza in data 29/07/2025 del TRIBUNALE DI NAPOLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione in camera di consiglio, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5, e 611, comma 1bis e seguenti del codice di procedura penale.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data 29/07/2025 del Tribunale di Napoli che, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza in data 08/07/2025 del G.i.p. del Tribunale di Benevento, che aveva disposto nei suoi confronti l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di estorsione.
Deduce:
Violazione di legge e difetto assoluto di motivazione in relazione all’art. 273 cod. proc. pen. e all’art. 629 cod. pen..
Secondo la difesa il provvedimento difetta della motivazione in quanto i giudici hanno preso in considerazione soltanto una parte dei molteplici elementi evidenziati dalla difesa, così omettendo di confrontarsi con le argomentazioni difensive e limitandosi alla valutazione dei rilievi fatti in merito ai connotati fisici.
Vengono illustrati e compendiati gli elementi evidenziati dalla difesa, con particolare riferimento alla validità del riconoscimento fotografico.
Il ricorrente sostiene che il tribunale non ha considerato la censura con cui si era sostenuta la mancanza della minaccia o della violenza, non potendosi attribuire efficacia intimidatrice alla frase «qui siamo vicino a Caserta, qui si paga», del tutto inidonea a coartare la volontà della vittima.
Precisa che anche la minaccia implicita richiede un coefficiente di offensività percepito dalla vittima, mentre il provvedimento manca della valutazione dell’idoneità coercitiva della minaccia e della percezione avutane dalla vittima, ‘essendo necessario che
essa sia seria, ovvero credibile come verosimile da parte della vittima’.
Vengono, dunque, illustrate le circostanze di fatto che dovevano condurre a escludere la sussistenza di una minaccia.
Il ricorrente si duole inoltre della mancata considerazione degli esiti delle investigazioni difensive, alle quali il tribunale non attribuisce valore.
Violazione di legge e difetto assoluto di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen..
Anche sotto il profilo delle esigenze cautelari si assume che l’ordinanza impugnata Ł priva di una congrua e logica motivazione, in quanto i giudici omettono di pronunciarsi sugli elementi messi in rilievo dalla difesa in ordine al presunto pericolo di reiterazione e alla proporzionalità della misura cautelare, con conseguente violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen..
Si rimarca come il tribunale si sia limitato ad assecondare le valutazioni del G.i.p., valorizzando precedenti penali remoti e una dichiarazione di abitualità risalente a quindici anni prima, dai quali ha automaticamente inferita la sussistenza di esigenze cautelari e la proporzionalità della misura applicata.
Si denuncia l’omessa motivazione quanto alla sussistenza di elementi concreti e specifici da cui desumere, in termini di alta probabilità, che sia possibile che per l’indagato si presenti l’occasione di compiere ulteriori delitti della stessa specie di quello per cui si procede.
Si denuncia anche la violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile perchØ manifestamente infondato e perchØ propone questioni non consentite.
1.1. La manifesta infondatezza attiene alla denuncia di ‘difetto assoluto di motivazione’ e alla violazione di legge, che viene esposta sia in relazione al requisito della gravità indiziaria che a quello della sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura cautelare (sotto il profilo dell’adeguatezza e proporzionalità).
Va ricordato che il difetto assoluto di motivazione si configura nelle ipotesi in cui la motivazione sia del tutto assente ovvero apparente, intesa quest’ultima come motivazione “del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento”; trattandosi di vizio che sostanzia una “inosservanza della specifica norma processuale che impone, a 3 pena di nullità, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali” (così, tra le tante, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).
Nel caso in esame il ricorrente, in realtà, pur denunciando il difetto assoluto di motivazione e la violazione di legge, si duole della mancata considerazione degli elementi rappresentati dalla difesa, così esponendo argomenti che, in realtà, riconoscono l’esistenza di una motivazione che, però -in contraddizione con il vizio denunciato nell’intitolazione- si assume (non assolutamente mancante, ma) incompleta, in ragione della mancata considerazione delle argomentazioni difensive.
Da qui la manifesta infondatezza del motivo, per la sua contraddittorietà intrinseca, non potendosi denunciare la mancanza della motivazione e, al contempo, dolersi dei contenuti della stessa, così riconoscendosi la sua sussistenza.
Va, dunque, osservato che il tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico di COGNOME NOME valorizzando la ricostruzione coerente e convergente delle dichiarazioni rese da COGNOME NOME (vittima dell’estorsione) e dai suoi dipendenti COGNOME e COGNOME, che hanno assistito ai fatti e riconosciuto l’indagato quale autore della condotta criminosa; tali elementi sono stati ritenuti riscontrati anche dal contenuto dell’annotazione dell’appuntato COGNOME che aveva visto NOME parlare con l’COGNOME il giorno precedente ai fatti nella stessa piazza dove l’estorsione si era consumata.
Il tribunale ha altresì precisato che le contestazioni difensive circa le presunte imprecisioni fisiche o la somiglianza con i fratelli dell’indagato sono state considerate non decisive poichØ non idonee a scalfire la solidità dei riconoscimenti fotografici e testimoniali effettuati in modo spontaneo e coerente.
2.2. Quanto alle esigenze cautelari, il collegio di merito ha ritenuto sussistente il pericolo concreto di reiterazione di reati della stessa specie alla luce della gravità della condotta e della personalità del COGNOME, definito soggetto con una biografia criminale allarmante, già dichiarato delinquente abituale e gravato da numerose condanne definitive per reati contro il patrimonio e per estorsioni nonchØ per reiterate violazioni delle misure di prevenzione.
2.3. In relazione alla scelta della misura, il tribunale ha ritenuto condivisibile l’orientamento del G.i.p., che ha disposto gli arresti domiciliari, ossia una misura del tutto proporzionata rispetto a modalità operative che evocavano il collegamento con il crimine organizzato e alla pericolosità del soggetto, tali che avevano indotto il pubblico ministero a chiedere la misura della custodia cautelare in carcere.
2.4. A fronte di una motivazione che non può dirsi mancante, logica e non contraddittoria, il ricorso enuncia argomentazioni generiche quanto alla capacità offensiva della minaccia, alla validità del riconoscimento fotografico e alla sussistenza di esigenze cautelari, introducendo temi che esprimono la non condivisione delle ragioni della decisione impugnata, ma non anche censure riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità.
Da ciò discende l’inammissibilità del ricorso, atteso che, in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione Ł ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv. 252178).
In tal senso, anche la censura -diffusamente esposta in tutti i motivi d’impugnazionedi non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti ed evidenziati dalla difesa, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri.
Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purchØ tale valutazione risulti logicamente coerente, come nel caso in esame.
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, cui segue, ai
sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 09/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME