Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7467 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7467 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato a Chiaravalle il 07/05/1958
avverso l’ordinanza del 13/06/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13/06/2024, il Tribunale di Catanzaro rigettava l’appello che era stato proposto, ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., da NOME COGNOME contro l’ordinanza del 10/10/2023 con la quale il Tribunale di Catanzaro aveva respinto l’istanza di revoca del sequestro dei rapporti bancari con saldo attivo superiore a C 1.000,00 intestati allo stesso COGNOME che era stato disposto, ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen., con decreto del 11/03/2022 del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro sul presupposto dell’imputazione provvisoria, nei confronti del COGNOME per i reati di usura pluriaggravata (capi 1, 4 e 5), estorsione aggravata (capo 2) e autoriciclaggio (capo 6).
Avverso tale ordinanza del 13/06/2024 del Tribunale di Catanzaro, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. NOME COGNOME, NOME COGNOME affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125 e 321 dello stesso codice e dell’art. 240-bis cod. pen., in quanto il Tribunale del riesame avrebbe «omesso di valutare il venir meno, in tutto o in parte, dei presupposti legittimanti la misura cautelare alla luce dei nuovi e plurimi elementi offerti dalla difesa».
Il COGNOME lamenta che il Tribunale di Catanzaro avrebbe omesso di apprezzare i nuovi elementi che erano stati addotti con l’istanza di revoca della misura cautelare e che sarebbero stati dimostrativi della proporzionalità tra il suo patrimonio e i redditi leciti che egli aveva percepito, essendosi rifugiato nella «mera formula di stile» secondo cui «l Tribunale reputa che gli elementi addotti siano inidonei a determinare il superamento dei presupposti legittimanti l’apposizione del vincolo ablativo».
Il Tribunale di Catanzaro avrebbe in particolare omesso di apprezzare gli elementi costituiti: dall’acquisto dell’autovettura Mercedes classe C per il prezzo di C 8.000,00 anziché per il prezzo di C 44.000,00 «conteggiati al momento del sequestro»; dagli «indennizzi ricevuti dai componenti del nucleo familiare del ricorrente per circa C 19.000,00 e non annoverati tra le entrate»; dai «canoni di locazione degli immobili di proprietà dell’imputato e il TFR erogato al nucleo familiare a seguito della morte della moglie, anch’essi trascurati nella valutazione patrimoniale».
Il ricorrente rappresenta che i beni a lui sequestrati «sono agevolmente divisibili, ragione per la quale il vincolo deve essere limitato alla parte che eventualmente ancora oggi l’istante non è in grado di giustificare».
Il COGNOME contesta ancora che il Tribunale di Catanzaro avrebbe «omesso di considerare la presenza di altri rilevanti flussi economici ed entrate straordinarie, nonché di analizzare e valorizzare la documentazione fiscale, patrimoniale ed economica prodotta dalla difesa attestanti la legittima provenienza dei capitali e la proporzione, anno per anno, dei singoli cespiti patrimoniali acquisiti».
Da ciò la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. e dell’art. 240-bis cod. pen. per avere il Tribunale di Catanzaro «omesso completamente di valutare la cospicua e nuova allegazione offerta dal ricorrente».
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo è manifestamente infondato.
Si deve anzitutto rammentare che, come è stato da tempo chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in
materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692-01).
Tale principio è stato successivamente riaffermato da numerosissime pronunce delle sezioni semplici della Corte di cassazione, tra le quali le massimate: Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608-01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01.
È stato altresì precisato, sempre dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 606 dello stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710-01. Successivamente, nello stesso senso: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, COGNOME, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, COGNOME, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119-01).
Da tali principi discende quindi la necessità di ripercorrere l’apparato motivazionale che è stato posto dal Tribunale di Catanzaro a sostegno del rigetto dell’appello, al fine di verificare se, nello stesso apparato, siano o no ravvisabili i requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza idonei a rendere comprensibile l’itinerario logico-giuridico che è stato seguito dallo stesso Tribunale nell’adottare l’ordinanza impugnata.
A tale proposito, si deve anzitutto evidenziare che – tenuto conto del giudicato cautelare che si era formato a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione che era stato proposto dal COGNOME contro l’ordinanza del 28/04/2022 del Tribunale di Catanzaro con la quale era stata rigettata la richiesta di riesame che era stata presentata dallo stesso COGNOME contro il decreto “genetico” del 11/03/2022 del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro (Sez. 2, n. 38205 del 21/09/2022, COGNOME, non massimata) -, il Tribunale di Catanzaro si è correttamente limitato a considerare gli elementi nuovi che erano stati prospettati dall’appellante, in quanto rimasti estranei al precedente giudizio cautelare.
Ciò precisato, si deve rilevare che, con riguardo ai suddetti elementi nuovi, il Tribunale di Catanzaro non si è limitato a utilizzare una «mera formula di stile», come si sostiene nel ricorso, ma li ha partitamente e puntualmente considerati e valutati.
Esso ha in particolare argomentato: 1) quanto alla somma di C 9.000,00 che il Donato avrebbe ricevuto come regalo in occasione delle sue nozze, che tale entrata non si poteva ritenere dimostrabile mediante la documentazione che era stata prodotta dall’appellante; 2) quanto alla somma di C 6.206,00 che era stata prelevata dal conto corrente che era stato estinto a seguito del decesso della moglie, che lo stesso conto corrente era risultato alimentato prevalentemente dall’accredito degli stipendi, i quali erano già stati considerati tra gli introiti l nell’accertamento che era stato compiuto dalla Guardia di finanza, con la conseguenza che un nuovo conteggio della suddetta somma avrebbe integrato una duplice considerazione dello stesso introito lecito; 3) quanto all’operazione che aveva avuto a oggetto l’autovettura Mercedes classe C, la quale aveva determinato un flusso in uscita di C 8.000,00, che la considerazione della stessa operazione non era comunque tale da scalfire le risultanze investigative della Guardia di finanza.
Si deve poi osservare che gli elementi costituiti dagli introiti che erano derivati da indennizzi, dai canoni di locazione di immobili e dal TFR della moglie del NOME erano già stati considerati nell’ambito del precedente giudizio cautelare che si è concluso con la ricordata Sez. 2, n. 38205 del 21/09/2022, come risulta espressamente dalle pagg. 2 e 3 di tale sentenza.
Ne discende che il Tribunale di Catanzaro risulta avere congruamente argomentato in ordine al tema della dedotta sussistenza di fonti economiche lecite delle risorse finanziarie che erano state sequestrate all’indagato, avendo adeguatamente valutato i nuovi elementi che erano stati addotti dal COGNOME e che erano rimasti estranei al precedente giudizio cautelare, con la conseguenza che il dedotto vizio di violazione di legge, anche sub specie della mancanza della motivazione, si deve ritenere manifestamente insussistente.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23/01/2025.