Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 38927 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 5 Num. 38927 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
NOME NOME COGNOME
EGLE PILLA
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2025 della Corte d’appello di Roma Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; si Ł proceduto ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20 giugno 2025, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole del delitto di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen., consumato il 12 dicembre 2016, per avere prodotto, al notaio rogante la vendita di un terreno, la falsa procura a vendere, a lui apparentemente rilasciata, del proprietario del medesimo, irrogando, con la recidiva reiterata e specifica, la pena di mesi otto e giorni ventisei di reclusione.
Propone ricorso l’imputato, personalmente, lamentando, con l’unico motivo, il mancato accoglimento dei motivi di ricorso, in particolare sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, sul riconoscimento della recidiva e sulla misura della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
L’art. 613 cod. proc. pen., al comma primo, prevede che:
L’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione.
Se ne deduce che l’odierno ricorso per cassazione, proposto personalmente dall’imputato, Ł inammissibile.
L’inammissibilità in questione va dichiarata senza formalità di procedure ai sensi
Ord. n. sez. 1442/2025
dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 1 ottobre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME