Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37618 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37618 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VASTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2024 del TRIBUNALE di LARINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Larino che ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice di Pace cittadino per il reato di cui all’art. 582 cod. pen.
Lette le conclusioni pervenute in data 28 agosto 2024 nell’interesse del ricorrente, a firma del difensore di fiducia, con le quali si insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
Considerato che il primo motivo di ricorso con il ricorrente denunzia l’erronea applicazione della legge penale in riferimento al calcolo della prescrizione ex artt. 157,159 e 161 cod. pen. e la conseguente estinzione del reato prima della sentenza di primo grado è manifestamente infondato atteso che:
-Il termine prescrizionale ex art.157 cod. pen. intercorrente tra la notifica della citazione a giudizio e la sentenza di primo grado è pari ad anni sei;
-i giorni di sospensione del suindicato termine sono pari a 333 e risultano così determinati: 60 giorni dall’8 gennaio al 28 maggio 2018 per legittimo impedimento del difensore; 105 giorni dal 25 febbraio al 10 giugno 2019, 105 giorni dal 10 giugno al 23 febbraio 2029 e 63 giorni dal 23 settembre al 25 novembre 2019 per bonario componimento. Va al riguardo richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il rinvio del processo disposto sull’accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione per l’intera durata del rinvio, ai sensi dell’art. 159, comma 1, n. 3), cod. proc. pen. (Sez.4, n.51448 del 17/10/2017, Rv. 271328);
la notifica della citazione a giudizio è avvenuta in data 30 maggio 2017 e la sentenza di primo grado è stata pronunziata in data 22 maggio 2023 e dunque prima del decorso degli anni 6 e 333 giorni di sospensione.
Ritenuto che il secondo e il terzo motivo con cui il ricorrente denunzia vizi di motivazione, non sono consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge;
Rilevato che il quarto motivo con il quale il ricorrente lamenta violazione della legge penale stante il mancato riconoscimento della legittima difesa anche putativa è manifestamente infondato non confrontandosi con le indicazioni contenute nella sentenza che ha escluso la sussistenza della proporzione tra presunta offesa e difesa.
Considerato che il quinto e ultimo motivo in cui ci si duale per il mancato riconoscimento dell’art. 131 bis cod. pen., si risolve nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito,
dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (p.5).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 settembre 2024
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