Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33482 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33482 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 26/03/2024 del TRIBUNALE della LIBERTA’ di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO che insiste per l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza; udito l’AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME NOME che si riporta ai motivi del ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Lecce ha rigettato l’istanza di riesa A GLYPH proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 28 novembre 2023 del G.i.p. di Lecce che applicava nei suoi confronti la misura cautelare massima in relazione al reato di tent , GLYPH estorsione continuata ai danni di due prostitute.
i
ir GLYPH 2. Presentando ricorso per Cassazione, il difensore dell’indagato formula un unico motivo incentrato su violazione di legge penale e processuale (art. 606 lett. b e c, c.p.p.) nonché su tutti i vizi motivazionali (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità – art.606 c.p.p.).
In particolare, si deduce l’inattendibilità della persona offesa COGNOME, a s volta indagata nello stesso procedimento per riduzione in schiavitù, tratta di perso sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione nonché tentata estorsione aggravata.
Si contesta come manifestamente illogica l’argomentazione addotta dal tribunale per fondare il giudizio di attendibilità della donna. Secondo la motivazione del provvedimento impugnato quand’anche la denuncia della donna trovasse la propria ragion d’essere (come affermato nche dal G.i.p.) nel tentativo di costei di imporsi nella gestione delle “piazze” di prostit
ciò, a livello logico, implicherebbe comunque che vi fosse stata, effettivamente, una condo intimidatoria da parte dell’indagato. Tanto più che lo stesso Tribunale concordava che l’a denunciante (tal NOME COGNOME) fosse stata ‘istruita’ dalla COGNOME in ordine secondo episodio di tentata estorsione.
Quale ulteriore profilo di violazione di legge e di carenza motivazionale, si deduc mancanza di indizi di colpevolezza del reato contestato all’indagato per l’assenza di metus da parte della vittima, per nulla intimorita da una minaccia del tutto inidonea ad incutere timo
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché adduce un motivo non consentito.
In sostanza, a questa Corte viene richiesta la rinnovazione del giudizio di merito sulla gr indiziaria, in patente conflitto con i principi ordinamentali che le assegnano una funzio valutazione della motivazione del giudice di merito confinata alla verifica di sussistenza de vizi indicati dall’art.606 lett. e) c.p.p..
È vero che nella intestazione del motivo i tre profili evocati (mancanza, contraddittori manifesta illogicità) sono tutti menzionati promiscuamente, ma proprio questo è indice del confusione concettuale con cui si affronta la tematica del vizio motivazionale, in sost pretendendo da questa Corte una non consentita rivalutazione del quadro indiziario.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione del misure cautelari personali il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quan propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una div valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/201 Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 8/3/2012, COGNOME, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, COGNOME, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell’adeguatezza della motivazione sugli e indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio de libe (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, NOME, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828).
Per contro, abbiano nel caso specifico la contestazione congiunta, promiscua e cumulativa dei tre vizi previsti dall’art.606 lett. e) c.p.p., ciò che costituisce una pratica non con quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsio legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumular riferimento ad un medesimo segmento della motivazione -Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027. Si tratta di una modalità di formulazione del motivo in sé rivela dell’incapacità di attingere al vizio di legittimità, premessa del giudizio di Cessazione.
In sostanza, il motivo si concentra sulla inattendibilità della COGNOME a caus coinvolgimento di costei in pratiche di sfruttamento della prostituzione e condotte colle
(tratta e riduzione in schiavitù), non tanto per il giudizio morale che se ne possa trarre, il rischio di strumentalità della deposizione per l’interesse alla eliminazione di concorrent
Ebbene, proprio accettando tale prospettiva, si dovrebbe concludere, se mai, che essa conferma quanto meno lo scenario generale in cui la vicenda si colloca, quella di una disputa il controllo del territorio. Non vi sarebbe quindi alcuna illogicità nella conclusione tra Tribunale del riesame, che la disputa territoriale avesse come premessa la sussistenza di un qualche rivendicazione da parte dell’imputato, per gestire il territorio prospicente il nomadi o per veder riconosciuta la posizione della propria protetta, quella NOME, “NOME che pure si era presentata alla denunciante per ricordarle la necessità di pagare il ‘p all’indagato per lo sfruttamento della piazza di prostituzione.
Ed anche la critica della attendibilità della seconda denunciante, la COGNOME, o la valutaz del quadro indiziario complessivo si risolve nella proposizione di letture alternative ch rientrano nella competenza di questa Corte, per le ragioni sopra espresse.
Nel provvedimento impugnato da pg.5 (con il riscontro alla denuncia fornito dall’intercettaz telefonica, nemmeno menzionata nel ricorso) e fino a pg.7, gli elementi indiziari vengo soppesati in maniera del tutto adeguata, giungendosi a formulare una valutazione del quadr fattuale immune da critiche di legittimità.
Anche in relazione al significato minatorio delle espressioni usate dall’indagato e dell’ intimidatorio ai danni della COGNOME e della COGNOME, la motivazione, che si impegn ricostruire il reale significato della vicenda (pg.3) fino a smentire la valutazione sul p g.i.p., riesce a confutare efficacemente la tesi difensiva della assenza di coartazione o comun dell’assenza di metus. Riproporre la tesi difensiva in questa sede, per di più in termini gene ed assertivi, chiedendo una nuova valutazione degli elementi di fatto, per comprendere se vi coartazione o se la minaccia ingenerò timore nella persona offesa, equivale a chiedere a quest Corte un terzo grado di giudizio. Si tratta di una richiesta non consentita e quindi inammis in base al disposto dell’art.606 comma 3 c.p.p..
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la cond del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colp nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa del ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Alla mancata liberazione del ricorrente a seguito della decisione consegue l’invio di copia presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di custodia per l’inserimento cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così COGNOME in Roma, 10 luglio 2024
DEPOSITATO M CANCELLARIA