Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25589 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25589 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LENDINARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 10 ottobre 2022 la Corte di appello di Venezia confermato la pronuncia del Tribunale di Rovigo del 19 ottobre 2021 con NOME era stato condannato alla pena di mesi nove di arresto e 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2 l d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285,
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputat mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla verifica periodica e all’omologazione dell’etilometro, nonché alla lam eccessiva entità della pena inflittagli.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
Deve essere osservato, infatti, come essi, lungi dal confrontarsi congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle doglianze eccepite con l’atto di appello, reiterino le medesime conside critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sen di primo grado.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cf ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584-01), la funzio tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avve provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attr presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 co pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli element che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnaz cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con s indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che f dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si co Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come ne esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, pe solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzion quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E’ inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e rei stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizz provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare u
presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente