Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37650 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37650 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME MINUTILLO TURTUR
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato in Tunisia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte d’appello di Firenze dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 10 dicembre 2019 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale della medesima città, riconosciute all’imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla recidiva reiterata con conseguente riduzione del trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto l’affermazione della penale responsabilità di NOME COGNOME in relazione ai contestati reati di ricettazione (art. 648 cod. pen.) così riqualificata già dal G.u.p. l’originaria contestazione di furto aggravato ex artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen., di cui al capo A della rubrica delle imputazioni e di indebito utilizzo di carta bancomat di cui all’art. 493-ter cod. pen. (capo B), reati consumati il 26 settembre 2018.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. circa la qualificazione giuridica dei fatti, non essendo provato che l’imputato sia stato l’autore del furto e tantomeno che lo stesso abbia effettuato i prelievi di denaro oggetto della contestazione di cui al capo B, non essendo stata rinvenuta in suo possesso la carta bancomat per l’effettuazione delle operazioni, nØ che l’imputato abbia avuto la disponibilità del codice PIN per l’utilizzo della stessa.
Rilevato che il ricorso Ł manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. Inoltre, detta motivazione, non Ł certo apparente, nØ ‘manifestamente’ illogica e tantomeno contraddittoria.
Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.
Al Giudice di legittimità Ł infatti preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di
– Relatore –
Ord. n. sez. 15325/2025
nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchØ ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, Ł – e resta – giudice della motivazione.
In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965);
Considerato, inoltre, che la medesima censura, denunciando il travisamento della prova desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo indicati dal ricorrente, Ł ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio e che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata).
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME