Ricorso per Cassazione: I Limiti alla Rilettura dei Fatti
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo baluardo della giustizia, ma il suo perimetro d’azione è nettamente definito. Non è una terza istanza di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma una sede in cui si valuta la corretta applicazione della legge. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ce lo ricorda, dichiarando inammissibile l’appello di un imputato condannato per rapina che cercava proprio una nuova valutazione della vicenda.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di rapina emessa dalla Corte d’Appello. All’imputato era stato contestato di aver sottratto un telefono cellulare alla vittima, spingendola e provocandone la caduta per vincerne la resistenza. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basando le sue doglianze su due motivi principali.
I Motivi del Ricorso per Cassazione
Il ricorrente ha cercato di smontare la decisione della Corte d’Appello su due fronti:
1. Errata Qualificazione Giuridica del Fatto
Il primo motivo di ricorso contestava la qualificazione del fatto come rapina. Secondo la difesa, la ricostruzione degli eventi operata dai giudici di merito era errata e si sarebbe dovuta preferire un’interpretazione alternativa che escludesse gli estremi del reato contestato. In sostanza, si chiedeva alla Cassazione di ‘rileggere’ le prove e le testimonianze.
2. Inadeguato Trattamento Sanzionatorio
Con il secondo motivo, l’imputato lamentava la severità della pena. In particolare, contestava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale (prevista dall’art. 62 n. 4 c.p.) e, più in generale, la determinazione della pena finale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto entrambe le censure, dichiarando il ricorso inammissibile. Le motivazioni offrono chiarimenti fondamentali sul ruolo e i limiti del giudizio di legittimità.
Sul primo punto, la Corte ha ribadito un principio cardine: il ricorso per cassazione non può avere ad oggetto una nuova valutazione dei fatti. Questo compito è di competenza esclusiva del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione può intervenire solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica, contraddittoria o basata su un errore di diritto, vizi che nel caso di specie non sono stati riscontrati. La Corte d’Appello aveva spiegato in modo coerente perché la spinta contestuale alla sottrazione del telefono integrava il delitto di rapina.
Sul secondo motivo, relativo alla pena, la Corte ha giudicato la censura manifestamente infondata. Ha precisato che:
– Le attenuanti generiche erano già state concesse in primo grado.
– L’attenuante del danno di speciale tenuità era stata correttamente esclusa in appello, considerando il valore economico non trascurabile del cellulare rubato.
– La graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, il quale deve rispettare i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. La Corte ha ricordato che, secondo la giurisprudenza consolidata, è sufficiente utilizzare espressioni come ‘pena congrua’ o ‘pena equa’ per motivare la sanzione, a meno che questa non sia di gran lunga superiore alla media edittale, caso che richiederebbe una spiegazione più dettagliata.
Le Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
Questa decisione consolida la netta separazione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Chi intende presentare un ricorso per cassazione deve essere consapevole che non potrà ottenere una terza revisione del processo nel merito. L’obiettivo del ricorso non è convincere la Suprema Corte della propria versione dei fatti, ma dimostrare che i giudici precedenti hanno commesso un errore nell’applicare o interpretare la legge. La discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle prove e nella commisurazione della pena resta sovrana, purché esercitata con una motivazione logica e giuridicamente corretta.
Perché il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto è stato dichiarato inammissibile?
Perché tendeva a ottenere una ricostruzione alternativa del fatto, utilizzando criteri di valutazione diversi da quelli del giudice di merito. La Corte di Cassazione non ha il potere di ‘rileggere’ gli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa da un giudice di grado inferiore?
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Corte di Cassazione interviene solo se la motivazione è palesemente illogica o viola la legge. In assenza di ciò, espressioni come ‘pena congrua’ sono considerate sufficienti a giustificare la decisione, specialmente se la pena non è di gran lunga superiore alla media.
Per quale ragione è stata negata l’attenuante della speciale tenuità del danno?
La Corte territoriale ha escluso la speciale tenuità del danno patrimoniale in considerazione del valore economico del cellulare che era stato sottratto, ritenendolo non irrisorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22221 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22221 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ABEDE NOME, nato in Egitto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della Corte d’appello di Catania
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina contestat non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un’alternativa ricostruzione del fatto mediante criteri di valutazione diversi d quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logic e giuridici, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5 sulla spinta, contestuale alla sottrazione del cellulare, che ha provocato la caduta della persona offesa per vincerne la resistenza);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402 de 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944-01);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 62 n. 4), cod. pen., è manifestamente infondato poiché, fermo restando che le attenuanti generiche erano già state concesse dal giudice di primo grado, la Corte territoriale ha escluso la speciale tenuità del danno patrimoniale alla luce del valore economico del cellulare sottratto;
che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 aprile 2024.