Ricorso per Cassazione: I Limiti dell’Appello alla Suprema Corte
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma il suo accesso è soggetto a regole precise e rigorose. Non si tratta di un terzo processo sui fatti, ma di un controllo sulla corretta applicazione delle leggi (giudizio di legittimità). Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso viene respinto perché non rispetta tali requisiti, illustrando i concetti di genericità e ripetitività dei motivi.
Il Caso in Analisi: Un Appello per Truffa
La vicenda nasce da una condanna per il reato di truffa, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su tre motivi principali: la contestazione della sua responsabilità, una critica sulla gestione dell’aggravante della recidiva ai fini della prescrizione e una generica lamentela su presunte carenze motivazionali della sentenza impugnata.
I Motivi del Ricorso e la Risposta della Corte
La Suprema Corte ha esaminato e respinto ogni motivo, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
Primo Motivo: La Reiterazione delle Argomentazioni
L’imputato ha contestato la sua colpevolezza, ma secondo i giudici lo ha fatto in modo ‘meramente reiterativo’. In altre parole, si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi con le specifiche ragioni esposte nella motivazione di quella sentenza. La Cassazione ha sottolineato che le prove avevano chiaramente identificato l’imputato come colui che aveva percepito il profitto illecito della truffa.
Secondo Motivo: Recidiva e Prescrizione
Un altro punto sollevato riguardava la prescrizione del reato. L’imputato contestava il calcolo del termine prescrizionale. La Corte ha chiarito che il riconoscimento dell’aggravante della recidiva reiterata, anche se bilanciata con le attenuanti, ha l’effetto di elevare il termine di prescrizione a dieci anni. Poiché questo termine non era ancora decorso al momento della sentenza d’appello, il motivo è stato giudicato infondato.
Terzo Motivo: La Genericità come Causa di Inammissibilità del ricorso per cassazione
Il terzo motivo è stato considerato il più debole. L’imputato ha lamentato in modo vago e generico delle ‘carenze motivazionali’ senza specificare quali doglianze, presentate in appello, fossero state trascurate dai giudici di secondo grado. Di fatto, ha tentato di offrire una ‘lettura alternativa del materiale probatorio’, un’operazione che esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione. Il ricorso, per essere ammissibile, deve indicare una correlazione precisa tra le ragioni della decisione impugnata e i motivi di critica, non può ignorare il contenuto della sentenza che contesta.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su principi consolidati della procedura penale. Il fulcro della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di legittimità. Il ricorso non può trasformarsi in un pretesto per un terzo esame del merito della causa. I giudici hanno evidenziato come i motivi presentati fossero privi dei requisiti di specificità richiesti dalla legge. Invece di individuare precisi errori di diritto o vizi logici nella motivazione della Corte d’Appello, il ricorrente si è limitato a riproporre le sue tesi difensive e a criticare genericamente l’operato dei giudici di merito. Questo approccio, che si traduce in una richiesta implicita di rivalutazione delle prove, è inammissibile in sede di legittimità. La Corte ha quindi ribadito che l’atto di impugnazione deve instaurare un dialogo critico e puntuale con la sentenza che si intende contestare, non potendosi limitare a ignorarla o a contrapporle una narrazione alternativa.
le conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione. La decisione sottolinea che l’ammissibilità di un ricorso dipende dalla sua capacità di sollevare questioni di puro diritto o vizi di motivazione evidenti e specifici. La semplice riproposizione di argomenti già vagliati o la contestazione generica della valutazione delle prove non sono sufficienti. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i suoi motivi sono manifestamente infondati, ovvero se sono generici, vaghi o si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove?
No. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Proporre una ‘lettura alternativa del materiale probatorio’ è un motivo inammissibile.
In che modo la recidiva influenza la prescrizione di un reato?
La recidiva è una circostanza aggravante che, se riconosciuta, determina l’aumento del termine necessario per la prescrizione del reato. Come specificato nel provvedimento, anche se viene considerata equivalente alle attenuanti concesse, essa comporta comunque l’elevazione del termine prescrizionale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36809 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36809 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MOLA DI BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. è manifestamente infondato in quanto meramente reiterativo di doglianze già disattese con gli argomenti esposti a pagina 13 della motivazione ove vengono sottolineati gli elementi di prova sulla base dei quali si è pervenuti all’identificazione dell’odierno imputato quale autore del la truffa (quantomeno in concorso) essendo colui che ne percepiva il profitto illecito;
osservato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché il riconoscimento dell’aggravante della recidiva reiterata, pur ritenuto equivalente alle attenuanti concesse, determina comunque l’elevazione del termine prescrizionale ad anni dieci non ancora decorsi alla data della sentenza di appello;
che, infatti, l’ipotesi attenuata di ricettazione è una circostanza attenuante speciale e che, di conseguenza, ai fini dell’applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dall’art. 648, primo comma, cod.pen. (cfr. Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 – 01);
considerato che il terzo motivo di ricorso genericamente evoca presunte carenze motivazionali in ordine alla sussistenza della responsabilità in capo all’odierno ricorrente, senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d’appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null’altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l’effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare e affermazioni del provvedimento censurato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 ottobre 2025.