Ricorso per Cassazione: L’Importanza della Specificità dei Motivi
Il ricorso per Cassazione rappresenta l’ultimo baluardo della difesa nel processo penale, ma il suo accesso è regolato da requisiti rigorosi. Un’ordinanza recente della Suprema Corte, la n. 13928 del 2024, ribadisce un principio fondamentale: non basta ripetere le doglianze già esposte in appello per ottenere un giudizio di legittimità. L’impugnazione deve contenere una critica mirata e specifica alla decisione contestata. In caso contrario, la conseguenza è drastica: l’inammissibilità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Napoli nel 2016, confermata dalla Corte d’Appello nel 2023. L’imputato era stato riconosciuto colpevole del reato previsto dall’articolo 95 del Testo Unico sulle spese di giustizia (d.P.R. 115/2002), con l’aggravante della recidiva reiterata infraquinquennale. Contro la sentenza di secondo grado, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione sia riguardo all’affermazione di responsabilità sia in merito al trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento alle circostanze attenuanti generiche.
Analisi del Ricorso per Cassazione e dei suoi limiti
I motivi presentati dall’imputato alla Suprema Corte sono stati giudicati privi dei requisiti essenziali per un valido ricorso per Cassazione. La difesa, secondo i giudici di legittimità, si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni già avanzate nel giudizio d’appello. Questo approccio, definito ‘mera reiterazione’, non soddisfa il requisito di specificità richiesto per l’impugnazione di legittimità. L’atto di ricorso, infatti, deve contenere un’analisi critica delle ragioni esposte nella sentenza impugnata, evidenziando gli errori di diritto o i vizi logici che la inficerebbero. Non può essere una semplice riproposizione di questioni già vagliate e risolte dal giudice precedente.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su principi giurisprudenziali consolidati. I giudici hanno osservato che le argomentazioni della difesa non si confrontavano criticamente con la motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, al contrario, aveva fornito una ‘puntuale replica’ a ciascuno dei motivi d’appello, escludendo travisamenti dei fatti o errori di valutazione.
In particolare, la Corte ha sottolineato che:
1. Sulla responsabilità: La Corte d’Appello aveva già ampiamente e logicamente motivato la conferma della condanna (pagina 5 della sentenza).
2. Sulle attenuanti generiche: La Corte d’Appello aveva correttamente affrontato la questione (pagina 6), evidenziando peraltro che le attenuanti erano già state riconosciute in primo grado, rendendo la doglianza in parte infondata.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto in assenza di ragioni di esonero.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per la pratica legale. Evidenzia che il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un giudizio sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per superare il vaglio di ammissibilità, è indispensabile che i motivi di ricorso siano ‘specifici’, ovvero che si concentrino sulle argomentazioni della sentenza impugnata per dimostrarne l’erroneità. Una semplice riproposizione dei motivi d’appello equivale a un ricorso generico e, come in questo caso, destinato all’inammissibilità, con conseguenze economiche significative per l’assistito.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva una critica specifica alla sentenza della Corte d’Appello, ma si limitava a ripetere (‘mera reiterazione’) gli stessi motivi già presentati e respinti nel precedente grado di giudizio.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
È sufficiente riproporre gli stessi argomenti dell’appello in un ricorso per Cassazione?
No, non è sufficiente. La giurisprudenza costante, confermata da questa ordinanza, richiede che il ricorso per Cassazione contenga motivi specifici che si confrontino criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, evidenziandone i vizi di legittimità o di motivazione, e non una semplice ripetizione delle censure precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13928 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13928 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia resa in data 26 gennaio 2016 dal Tribunale di Napoli di condanna per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2022, n.115 commesso in Napoli il 16 gennaio 2012 con la recidiva reiterata infraquinquennale;
ritenuto che i motivi di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità e vizio di motivazione in punto di circostanze attenuanti generiche) non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
considerato, in particolare, che le argomentazioni poste a base del ricorso rappresentano la mera reiterazione dei motivi di appello, i quali hanno trovato puntuale replica a pag.5, con riguardo al primo motivo, tale da escludere qualsivoglia travisamento, e a pag.6, con riguardo al secondo motivo, della sentenza impugnata, evidenziandosi peraltro il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sin dal primo grado;
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
re ,pstensore GLYPH
Il Presidente.,