Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 345 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 345 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALTAMURA il 15/09/1951
avverso la sentenza del 15/01/2024 del TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bari che ha confermato la decisione con la quale il Giudice di Pace di Bari ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di percosse e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile;
Preso atto delle conclusioni depositate dal difensore della parte civile;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alle censure mosse nell’atto di appello, è inammissibile in quanto, ai sensi dell’art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n.274, il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace è consentito solo per violazione di legge;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione al superamento dei limiti edittali di pena e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 5, cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo;
Ritenuto, quanto alla censura d’illegalità della pena, che quella irrogata, pari a C 400,00, è conforme al dettato normativo di cui all’art. 52, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000;
Ritenuto, quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 5, cod. pen. che, attesa la genericità del motivo di appello, il Tribunale non aveva alcun obbligo di rispondere e che, in ogni caso, dalla ricostruzione del fatto, come prospettato nelle maglie delle sentenze di primo e di secondo grado, si comprende l’assenza di un qualsiasi contributo causale della persona offesa alla determinazione del danno patito, da cui consegue la correttezza del ragionamento compiuto dai giudici di merito;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa, oltre accessori di legge, sopportate dalla costituita parte civile, con distrazione in favore del difensore antistatario, che liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME c liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione ú favore del difensore antistatario avv. NOME COGNOME.
Così deciso il 9 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente