Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37410 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 37410 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 29 febbraio 2024, confermava la pronuncia del G.U.P. presso il Tribunale di Torino del 23 giugno 2022 che aveva condannato NOME alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di tentata rapina.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato personalmente, deducendo, anche, l’illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod.proc.pen. come riformulat dalla legge c.d. Orlando del 2017.
Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato posto che ai sensi della disciplina dettata dall’art. 613 cod.proc.pen. solo i difensori abilitati al patrocinio pr giurisdizioni superiori possono proporre ricorso per cassazione. GLYPH Sok,
Quanto alla eccepita incostituzionalità va ricordato come sia già stato affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’a’re .. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la
proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio del impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive; ed in motivazione, la Corte ha precisato che l’elevato livello di qualificazione professiona richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione de difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018 ) Rv. 272011 – 01).
5 . Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME4″: I “t”