Ricorso per Cassazione Personale: La Cassazione Ribadisce l’Inammissibilità
L’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, è regolato da norme precise che non possono essere ignorate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso per cassazione personale, ovvero presentato direttamente dalla parte senza l’assistenza di un avvocato abilitato. Questo articolo analizza la decisione e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal reclamo presentato da un individuo contro un’ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Potenza. Sentendosi leso dal provvedimento, il soggetto decideva di impugnarlo direttamente davanti alla Corte di Cassazione, proponendo il ricorso personalmente, senza avvalersi del patrocinio di un legale.
La Decisione della Corte sul ricorso per cassazione personale
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, investita della questione, ha risolto il caso con una procedura semplificata, cosiddetta “de plano”, senza necessità di un’udienza pubblica. La decisione è stata netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle lamentele del ricorrente, fermandosi a un ostacolo procedurale insormontabile: la mancanza di legittimazione a proporre l’impugnazione in quella forma.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza si fonda su un pilastro della procedura penale, l’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
La Corte ha sottolineato che questa regola non è una mera formalità, ma un requisito di ammissibilità essenziale, volto a garantire la tecnicità e la qualità degli atti sottoposti al giudizio di legittimità. Il ricorrente, agendo in prima persona, ha violato questa disposizione, determinando un “difetto di legittimazione” che ha precluso qualsiasi esame del contenuto del suo reclamo. La Suprema Corte ha inoltre precisato che questa norma era pienamente in vigore e applicabile al caso di specie, essendo il provvedimento impugnato stato emesso dopo le modifiche legislative che hanno rafforzato tale principio (Legge n. 103 del 2017).
Le Conclusioni
Le conseguenze dell’inammissibilità non si sono limitate al rigetto del ricorso. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente a due sanzioni economiche. In primo luogo, il pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa seconda sanzione viene applicata quando, come nel caso di specie, non emergono elementi che possano scusare l’errore del ricorrente, ovvero escludere la sua “colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”. La decisione, citando una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000), ribadisce che la presentazione di un ricorso inammissibile per un vizio così palese costituisce una condotta colposa che giustifica l’applicazione di una sanzione pecuniaria. La pronuncia, quindi, serve da monito: l’assistenza di un difensore qualificato non è un’opzione, ma un requisito imprescindibile per adire la Corte di Cassazione in materia penale.
È possibile presentare un ricorso per cassazione in materia penale personalmente, senza un avvocato?
No, l’ordinanza stabilisce chiaramente che, in base all’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che è stata determinata in tremila euro.
Perché il ricorrente è stato condannato anche a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, tale condanna consegue all’inammissibilità del ricorso quando non ci sono elementi per escludere la colpa del ricorrente nell’aver causato tale inammissibilità. La presentazione di un ricorso senza l’assistenza obbligatoria di un avvocato è considerata una causa di inammissibilità imputabile al ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42017 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42017 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GALATINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/05/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di POTENZA
( dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato il Magistrato di Sorveglianza di Potenza ha respinto il reclamo avanzato ai sensi degli artt. 35 bis, 69 comma 6 lett. b) I. 354 del 1975 da NOME COGNOME.
Ricorre personalmente NOME COGNOME, chiedendo di rivalutare il reclamo e di accoglierlo.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bi cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il qual proposto il ricorso personalmente, dopo l’entrata in vigore della no s-vella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024
Il C sigliere estensore
Il Presidente