Ricorso per Cassazione Personale: Quando l’Autodifesa Diventa un Errore Procedurale
Nel complesso mondo della giustizia penale, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma pilastri che garantiscono il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illumina uno di questi principi fondamentali, dichiarando inammissibile un ricorso per cassazione personale presentato direttamente dall’imputato. Questa decisione sottolinea l’importanza cruciale dell’assistenza di un difensore qualificato, specialmente nell’ultimo grado di giudizio.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole per i reati di lesioni personali stradali gravi o gravissime (ai sensi dell’art. 590 bis del codice penale) e di fuga a seguito di un incidente con feriti (previsto dall’art. 189, comma 7, del Codice della Strada). I fatti si erano verificati il 17 agosto 2018.
La Questione del Ricorso per Cassazione Personale
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato ha deciso di proporre personalmente ricorso alla Corte di Cassazione, il massimo organo della giurisdizione italiana. Tuttavia, questa scelta si è rivelata proceduralmente errata. Il sistema giuridico italiano, infatti, prevede che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo speciale, abilitato a patrocinare dinanzi alle giurisdizioni superiori. La presentazione diretta da parte dell’imputato, in questo contesto, costituisce un vizio insanabile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha risolto la questione in modo netto e conforme al suo consolidato orientamento. I giudici hanno rilevato che il ricorso doveva essere considerato inammissibile per la semplice e decisiva ragione che era stato presentato personalmente dall’imputato.
La motivazione della Corte è puramente procedurale e non entra nel merito delle doglianze sollevate dal ricorrente. La legge processuale penale stabilisce requisiti formali stringenti per l’accesso al giudizio di legittimità, tra cui la necessaria rappresentanza da parte di un difensore abilitato. Questa regola non è un mero cavillo, ma serve a garantire che le questioni sottoposte alla Corte siano tecnicamente ben formulate e si concentrino esclusivamente sulla corretta interpretazione e applicazione della legge (i cosiddetti ‘vizi di legittimità’), unico ambito di competenza della Cassazione. La presentazione di un ricorso per cassazione personale viola questa regola fondamentale.
Alla dichiarazione di inammissibilità, come previsto dalla legge, è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni: L’Importanza dell’Assistenza Legale Qualificata
La decisione evidenzia una lezione pratica di fondamentale importanza: nel sistema legale, e in particolare nei gradi più alti di giudizio, il ‘fai da te’ non è un’opzione percorribile. L’assistenza di un avvocato non è solo un diritto, ma una necessità procedurale per garantire che le proprie ragioni possano essere validamente esaminate da un giudice. Affidarsi a un professionista qualificato è l’unico modo per evitare che un ricorso, potenzialmente fondato nel merito, venga respinto per un errore di forma, precludendo definitivamente la possibilità di ottenere giustizia.
È possibile presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione in materia penale?
No, sulla base di quanto deciso nell’ordinanza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile proprio perché presentato personalmente dall’imputato e non da un avvocato abilitato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in quattromila euro.
Per quali reati era stato condannato il ricorrente nei gradi di merito?
Il ricorrente era stato condannato per i reati di cui all’art. 590 bis del codice penale (lesioni personali stradali) e all’art. 189, comma 7, del Codice della Strada (fuga dopo un incidente con feriti).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38331 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38331 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 27.06.2023 di conferma della sentenza del Tribunale di Lucca di Condanna in ordine al reato di cui all’art. 590 bis cod. pen. e 189 comma 7 CdS, commessi in Viareggio il 17.8.2018.
Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto presentato dall’imputato personalmente.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricor ente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della C. issa delle ammende della somma di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore del ‘a Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024