Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13741 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13741 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN SEVERO il 06/06/1974
avverso la sentenza del 05/12/2024 del TRIBUNALE di FOGGIA
dato GLYPH ‘so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Foggia, a seguito di richiesta ex art. 444 cod.proc.pen., ha applicato a NOME COGNOME la pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 14.000 di multa, in relazione al delitto previsto dall’ art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, per aver, in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 17 del già menzionato decreto, detenuto 460 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish all’interno del garage di pertinenza della propria abitazione.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi: vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e violazione dell’art. 133 cod.pen. per l’eccessivo rigore della pena.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall’interessata e, pertanto, da soggetto non legittimato.
Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale del Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Occorre segnalare che la disposta conversione dell’originario appello, qualificato come ricorso in cassazione dal giudice incompetente, non preclude il rilievo del difetto di legittimazione del ricorrente, non essendo possibile ipotizzare sanatorie postume dell’originaria inammissibilità del gravame, atteso che l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla parte personalmente non risente dell’applicazione del principio di conversione o di qualificazione giuridica dell’impugnazione, espresso dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; tanto, in ragione del fatto che la conversione si realizza sulla base di criteri oggettivi e con la presenza dei requisiti formali e sostanziali dell’atto convertito, sì da impedire la sostanzial elusione dell’art. 613 cod. proc. pen., e costituisce espressione del principio della conservazione degli atti, ispirandosi ad un favor impugnationis che, tuttavia, non può comportare, come ribadito da consolidato indirizzo ermeneutico, lo stravolgimento dei requisiti di forma e di sostanza di ciascun mezzo di gravame (Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277208);
La declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. GLYPH pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.).
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e non sussistendo ragioni di esonero – al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 25 marzo 2025.