Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19384 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 23/04/2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 19384 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
CC – 23/04/2025
R.G.N. 10793/2025
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Marocco il 20/11/1985 avverso la sentenza del 19/02/2025 della Corte d’appello di Torino Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 19 febbraio 2025 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di furto pluriaggravato commesso in Torino l’11 febbraio 2024.
Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite atto d’impugnativa personalmente sottoscritto, articolando due motivi con i quali ha denunciato la violazione dell’art. 62 n. 4 cod. pen. ed ha sollecitato questa Corte a sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117 Cost..
Assume rilievo preliminare e assorbente la considerazione che il ricorso e stato personalmente sottoscritto dall’imputato e da lui presentato.
Il diritto vivente ha statuito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
Questa Corte, oltretutto, ha già riconosciuto come manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui
non consente piø la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272011).
La declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5bis , cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME