Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18577 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 18577 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VALENTE NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2024 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 18/11/2024, la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza del 30/01/2021 del Tribunale di Roma con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di ricettazione di un’autovettura di cui al capo A) dell’imputazione e di resistenza a un pubblico ufficiale di cui al capo B) dell’imputazione.
Avverso l’indicata sentenza del 18/11/2024 della Corte d’appello di Roma, ha proposto personalmente ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidato a tre motivi, con i quali ha dedotto l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale con riferimento, rispettivamente, all’art. 648 cod. pen. (primo motivo), all’art. 337 cod. pen. (secondo motivo) e all’art. 99 cod. pen. (terzo motivo).
Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è stato proposto personalmente dall’imputato, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di
inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto di impugnazione, sia
l’autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della
delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità
dell’atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475-01;
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01).
Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l’entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art
comma
1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il
5-bis, il ricorso
de plano, deve essere trattato nelle forme
ai sensi di quest’ultimo comma.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1,
cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 04/03/2025.