Ricorso per Cassazione Penale: Guida ai Requisiti di Ammissibilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti spunti di riflessione sui requisiti formali del ricorso per cassazione penale e sulla natura dell’elemento soggettivo nel reato di bancarotta fraudolenta. Il caso esaminato riguarda due imputati condannati per bancarotta fraudolenta patrimoniale che hanno impugnato la sentenza della Corte d’Appello. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile uno dei ricorsi e ha ritenuto infondati i motivi dell’altro, fornendo chiarimenti cruciali per la pratica legale.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati in appello per bancarotta fraudolenta patrimoniale, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di conferma della loro responsabilità penale. Le loro strade processuali davanti alla Suprema Corte si sono però divise nettamente a causa delle diverse modalità di proposizione e dei diversi motivi di impugnazione.
Il Ricorso per Cassazione Penale Proposto Personalmente: Una Scelta Fatale
Uno dei due ricorsi è stato dichiarato immediatamente inammissibile. Il motivo? Era stato proposto personalmente dall’imputato. La Corte ha ribadito un principio fondamentale, consolidato a seguito della riforma del 2017 (legge n. 103): il ricorso per cassazione penale avverso qualsiasi tipo di provvedimento deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Questa regola, sancita dagli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale e confermata dalle Sezioni Unite, non ammette deroghe. La mancanza della firma di un avvocato cassazionista è un vizio insanabile che preclude alla Corte qualsiasi valutazione sul merito dell’impugnazione. È una lezione severa sull’importanza di affidarsi a professionisti qualificati per i gradi più alti del giudizio.
L’Analisi dei Motivi di Ricorso dell’Altra Imputata
L’altro ricorso, sebbene formalmente corretto, non ha avuto miglior sorte nel merito. I motivi proposti sono stati giudicati infondati dalla Corte.
La Mancata Ammissione della Prova Testimoniale
Il primo motivo lamentava la mancata ammissione di alcune testimonianze. La Corte ha confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito. La richiesta di ammissione dei testi era stata respinta perché la lista presentata dalla difesa era ‘irrituale’, in quanto mancava completamente l’indicazione delle circostanze di fatto su cui i testimoni avrebbero dovuto deporre. In un’imputazione complessa come quella di bancarotta, tale specificazione è un requisito essenziale per permettere al giudice di valutare la pertinenza e la rilevanza della prova richiesta.
La Questione del Dolo nella Bancarotta Fraudolenta
I motivi successivi, trattati congiuntamente, riguardavano l’erronea applicazione della legge penale in merito all’elemento soggettivo (il dolo) e un presunto vizio di motivazione sui poteri gestori dell’imputata. La Corte ha respinto queste censure, qualificandole come un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità.
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio cardine in materia di bancarotta fraudolenta distrattiva: il reato è punito a titolo di dolo generico. Non è necessaria l’intenzione specifica di danneggiare i creditori. È sufficiente la consapevolezza che l’atto dispositivo sul patrimonio sociale (ad esempio, una vendita sottocosto o una distrazione di fondi) sia idoneo a cagionare un danno a questi ultimi.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato le sue decisioni su due piani distinti. Per il primo ricorrente, la motivazione è puramente processuale: la violazione di una norma fondamentale sulla rappresentanza tecnica in giudizio (artt. 571 e 613 c.p.p.) comporta l’inammissibilità del ricorso, senza alcuna possibilità di sanatoria. Per la seconda ricorrente, la Corte ha motivato evidenziando come le sue doglianze non costituissero vere e proprie censure di legittimità. La richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti e del compendio probatorio, senza allegare un reale travisamento della prova, esula dai poteri della Corte di Cassazione. Inoltre, la sua interpretazione dell’elemento soggettivo del reato era in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, che richiede il solo dolo generico.
Conclusioni
Questa ordinanza offre due conclusioni pratiche di grande importanza. La prima è un monito perentorio: il ricorso per cassazione penale è un atto tecnico che non può essere compiuto personalmente, ma richiede obbligatoriamente l’assistenza di un avvocato cassazionista. La seconda riguarda il diritto penale sostanziale: per la configurabilità della bancarotta fraudolenta è sufficiente la consapevolezza di porre in essere operazioni potenzialmente dannose per i creditori, rendendo molto difficile la difesa basata sull’assenza di un’intenzione specificamente fraudolenta.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No. A seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Quale tipo di dolo è richiesto per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva?
È sufficiente il dolo generico. Questo significa che è necessaria e sufficiente la consapevolezza che le operazioni compiute sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia richiesta la specifica intenzione di causare tale pregiudizio.
Perché i giudici possono rifiutare l’ammissione di una lista testi?
L’ammissione di una lista testi può essere rifiutata se risulta ‘irrituale’, ad esempio per la mancata indicazione specifica delle circostanze di fatto sulle quali i testimoni dovrebbero essere sentiti. Questo requisito è fondamentale per consentire al giudice di valutare la pertinenza e la rilevanza della prova richiesta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22916 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22916 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME NOME il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ne ha confermato la penale responsabilità per bancarot fraudolenta patrimoniale;
considerato, quanto al ricorso di COGNOME, che:
- il primo motivo, che lamenta la mancata ammissione di prova decisiva (segnatamente, il rigetto della richiesta di assumere le testimonianza, già da parte del Tribunale, ritenuta corretta Corte territoriale) è manifestamente infondato e generico, poiché è corretta e conforme al diri l’ordinanza resa dal primo Giudice all’udienza del 24/09/2020 (a seguito della quale, peraltro, difesa nulla ha eccepito) fondata sulla irritualità della lista dei testi, non ammessi a caus mancata indicazione delle circostanze di fatto sulle quali questi sarebbero stati sentiti (in effe tutto mancante); così come quanto esposto sul punto dalla Corte di appello che ha evidenziato pure che, in virtù della complessità dell’imputazione e dei diversi fatti in esso descritti, non prescindersi dall’indicazione delle dette circostanze;
- il secondo motivo (con cui si denuncia l’erronea applicazione della legge penale in ordin alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo e, di conseguenza, dell’affermazione responsabilità dell’imputata e alla mancata riqualificazione del suo fatto come bancarotta sempli (non punibile ex art. 131-bis cod. pen.) e il terzo motivo di ricorso (con cui si deduce il vizi motivazione in ordine alla sussistenza in capo all’imputata di poteri gestori nell’ambito della so e all’utilizzo del bancomat), che possono essere trattati congiuntamente, non contengono compiute censure di legittimità poiché, senza confrontarsi effettivamente con il provvedimento impugNOME prospettano una diversa ricostruzione del fatto e un diverso apprezzamento del compendio probatorio senza dedurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato per il tramite del compendio e di una disamina parcellizzata degli elementi in discorso: cfr. Se n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01); inoltre, il secondo motivo è manifestamente infondato, nella parte in cui ha inteso muovere censure in ordine all’assenza dell’elemento soggetti richiesto per la bancarotta fraudolenta distrattiva poiché in contrasto con la giurisprudenz legittimità secondo cui esso « è costituito dal dolo generico; è, pertanto, sufficiente che la co di colui che pone in essere o concorre nell’attività distrattiva sia assistita dalla consapevolez le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori senza che sia necessaria l’intenzione di causarlo» (Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rebuffo, Rv 261739 – 01);
considerato che il ricorso di NOME COGNOME, è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comm 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto proposto personalmente (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi ti di provvedimento […] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, de essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della
cassazione»);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex
art.
616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché –
ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr.
cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in
euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/3/2025.