Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22916 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22916 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato il 30/04/1977
COGNOME nato il 30/04/1983
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ne ha confermato la penale responsabilità per bancarot fraudolenta patrimoniale;
considerato, quanto al ricorso di COGNOME, che:
– il primo motivo, che lamenta la mancata ammissione di prova decisiva (segnatamente, il rigetto della richiesta di assumere le testimonianza, già da parte del Tribunale, ritenuta corretta Corte territoriale) è manifestamente infondato e generico, poiché è corretta e conforme al diri l’ordinanza resa dal primo Giudice all’udienza del 24/09/2020 (a seguito della quale, peraltro, difesa nulla ha eccepito) fondata sulla irritualità della lista dei testi, non ammessi a caus mancata indicazione delle circostanze di fatto sulle quali questi sarebbero stati sentiti (in effe tutto mancante); così come quanto esposto sul punto dalla Corte di appello che ha evidenziato pure che, in virtù della complessità dell’imputazione e dei diversi fatti in esso descritti, non prescindersi dall’indicazione delle dette circostanze;
– il secondo motivo (con cui si denuncia l’erronea applicazione della legge penale in ordin alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo e, di conseguenza, dell’affermazione responsabilità dell’imputata e alla mancata riqualificazione del suo fatto come bancarotta sempli (non punibile ex art. 131-bis cod. pen.) e il terzo motivo di ricorso (con cui si deduce il vizi motivazione in ordine alla sussistenza in capo all’imputata di poteri gestori nell’ambito della so e all’utilizzo del bancomat), che possono essere trattati congiuntamente, non contengono compiute censure di legittimità poiché, senza confrontarsi effettivamente con il provvedimento impugnato prospettano una diversa ricostruzione del fatto e un diverso apprezzamento del compendio probatorio senza dedurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato per il tramite del compendio e di una disamina parcellizzata degli elementi in discorso: cfr. Se n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01); inoltre, il secondo motivo è manifestamente infondato, nella parte in cui ha inteso muovere censure in ordine all’assenza dell’elemento soggetti richiesto per la bancarotta fraudolenta distrattiva poiché in contrasto con la giurisprudenz legittimità secondo cui esso « è costituito dal dolo generico; è, pertanto, sufficiente che la co di colui che pone in essere o concorre nell’attività distrattiva sia assistita dalla consapevolez le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori senza che sia necessaria l’intenzione di causarlo» (Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rebuffo, Rv 261739 – 01);
considerato che il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comm 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto proposto personalmente (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010 – 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi ti di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, de essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della
cassazione»);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex
art.
616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché –
ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr.
cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in
euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/3/2025.