Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28860 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28860 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
ORDINANZA
(de plano)
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 13/10/1999
avverso la sentenza del 19/03/2025 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino non dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il ricorso è proposto avverso la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato, su concordo richiesta delle parti, ad NOME COGNOME la pena di anni tre di reclusione, per il reato di tentato omicidio aggravato, concesse le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 1 cod. pen., pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità da svolgersi entro tre mesi da passaggio in giudicato della sentenza.
Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento – proposto per vizio di motivazione circa l’entità della pena applicata – primo motivo – nonché sollevando eccezione di incostituzionalità dell’art. 613 comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, 117, comma 1, Cost. – secondo motivo – risulta presentato personalmente dal condannato, in data
successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc.
pen. sopprimendo l’inciso “salvo che la parte non vi provveda personalmente”, impone che il ricorso sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti
nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
2018, COGNOME, Rv. 272011).
Rilevato, infatti, che, in calce al ricorso, vi è soltanto la sottoscrizione del
condannato e che, nell’incipit dell’atto di impugnazione viene indicata soltanto la domiciliazione presso lo studio del legale Avv. SCOGNOME
Reputato, quindi, che la proposta eccezione di incostituzionalità non può
essere valutata e che, comunque, questa Corte ha reputato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen.,
come modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non
consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente
(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, cit., ove, in motivazione, la Corte ha precisato che l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).
Considerato, in ogni caso, che l’impugnazione attiene a vizio (primo motivo) non consentito ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. potendo proporsi ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione di pena solo per ragioni attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all’illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).
Reputato che, quindi, il ricorso è affetto, per plurime ragioni, da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende determinata equitativamente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle o O GLYPH spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle -co RAGIONE_SOCIALE 5 ammende.
< GLYPH
Così deciso il 3 luglio 2025
<n