Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25310 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25310 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VOGHERA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 del TRIBUNALE di PAVIA
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
I ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione avverso la emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Pavia in relazione all’art. 73 DPR 309/1990.
Deducono vizio di motivazione con riferimento alla sussumibilità del reato contes ipotesi lieve di cui all’art. 73, V comma, DPR 309/1990.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. 5 -bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2 pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la s applicazione della pena ex artt. 444 e sgg. cod. proc. pen. “solo per mot all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richie all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della mis (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Questa Corte di legittimità è costante nel ritenere che la possibilità di cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. pr l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai sol manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediate margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 01 Sez. 4, n. 13749 del 23/ Rv. 283023 – 01).
Nel caso in esame, dato il quantitativo di stupefacente detenuto (1,248 kg di hashish a bordo di un autoarticolato e poi occultata in un capannone industriale; rispettiv
e 125 di hashish e 1,392 kg di cocaina occultati all’interno della abitazione degl considerate le modalità dell’azione, non è certamente rilevabile ictu oculi alcun erro nella qualificazione giuridica dei fatti.
I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ric pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024
Il C sigliere estensore Il PresiOnte