Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45101 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45101 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2024 del TRIBUNALE di RAGUSA
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Ragusa ha applicato la pena, ai sensi de artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dagli artt. 110, 5 e 625, n.2, cod.pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all’art.610, comma 5bis, cod.proc.pen..
Difatti, l’unico motivo di ricorso attiene a una generica contestazione in ordi alla esatta qualificazione giuridica del fatto ascritto.
Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema d applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorre cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, c indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, come nel caso di specie in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, COGNOME Eid, Rv. 283023).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna delg ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore Così deciso il 7 novembre 2024
Il Presidente