Ricorso per Cassazione Patteggiamento: Quando è Inammissibile?
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso per cassazione patteggiamento. La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver concordato la pena, ha tentato di rimettere in discussione la qualificazione giuridica del reato. Questa decisione ribadisce la natura eccezionale di tale impugnazione, circoscritta a motivi ben precisi.
I Fatti del Caso: Una Richiesta di Riqualificazione del Reato
Il caso nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta (comunemente nota come patteggiamento) emessa dal Tribunale. L’imputato era stato condannato per detenzione di sostanze stupefacenti. Con il suo ricorso in Cassazione, egli non contestava vizi del consenso o l’illegalità della pena, ma sosteneva che la sua condotta avrebbe dovuto essere inquadrata in una fattispecie di reato meno grave, ovvero quella prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90 (fatto di lieve entità).
I Limiti del Ricorso per Cassazione Patteggiamento
La normativa di riferimento è l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Essi sono:
1. Mancata espressione della volontà dell’imputato.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Qualsiasi motivo di ricorso che non rientri in questo elenco non può essere preso in considerazione dalla Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che l’imputato non ha sollevato una questione riconducibile ai motivi consentiti dalla legge. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha chiarito un punto fondamentale: una cosa è denunciare un’erronea qualificazione giuridica del fatto, un’altra è chiedere una nuova valutazione della condotta. Nel caso specifico, l’imputato non ha evidenziato un errore manifesto e riconoscibile dagli atti, ma ha proposto, in modo generico e assertivo, una diversa interpretazione dei fatti per ottenere una qualificazione giuridica più favorevole.
Questo, secondo la Corte, equivale a chiedere ai giudici di legittimità di compiere una ‘rivalutazione della condotta’, un’attività di merito che è preclusa in sede di Cassazione, specialmente a fronte di una sentenza di patteggiamento. Il patteggiamento, infatti, si basa su un accordo tra le parti che cristallizza l’accertamento dei fatti, e tale accordo può essere messo in discussione solo per i vizi specificamente elencati dalla legge.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: il ricorso per cassazione patteggiamento non è uno strumento per ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Chi accetta di patteggiare rinuncia a contestare i fatti e può impugnare la sentenza solo per vizi procedurali o errori giuridici gravi e manifesti. Tentare di utilizzare il ricorso per sollecitare una riconsiderazione delle prove o una diversa interpretazione del comportamento è una strada destinata all’inammissibilità, con conseguente condanna alle spese.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è consentito solo per un elenco tassativo di motivi previsto dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come problemi legati all’espressione della volontà, all’erronea qualificazione giuridica del fatto o all’illegalità della pena.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato non ha sollevato uno dei motivi consentiti dalla legge. Invece di denunciare un errore giuridico manifesto, ha chiesto una nuova valutazione dei fatti per ottenere una qualificazione del reato più favorevole, attività che non è permessa in sede di Cassazione per le sentenze di patteggiamento.
Cosa significa che il ricorso è stato deciso con ‘procedura de plano’?
Significa che la Corte di Cassazione ha preso la sua decisione in camera di consiglio, basandosi unicamente sugli atti scritti e senza la necessità di un’udienza pubblica, ritenendo il ricorso manifestamente inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43689 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 43689 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Marocco DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 del Tribunale di Piacenza;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
Nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna delle ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.) avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all’espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o de misura di sicurezza, ma soltanto – peraltro in modo generico e assertivo – la
mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Non ha, cioè, prospettato un errore manifesto, ma si è limitato a chiedere una non consentita rivalutazione della condotta, con la conseguente inammissibilità del ricorso.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente