Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17969 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17969 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il 20/06/2003
avverso la sentenza del 27/11/2024 del TRIBUNALE di MILANO
–
n
ato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Milano, in composizione monocratica, del 27 novembre 2024, con la quale, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena richiesta in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390;
rilevato che il ricorrente deduce l’erronea qualificazione giuridica del fatto;
ritenuto che quando valuta l’accordo per l’applicazione della pena, il giudice ha l’obbligo di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dand conto, seppure nella maniera succinta tipica del rito, del percorso motivazionale seguito, ma ciò è soprattutto rilevante nel caso in cui, in sede di accordo delle parti, sia stata data al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella formante oggetto dell’imputazione in origine contestata (Sez. 3, n. 4453 del 14/1/2021, COGNOME Rv. 280373; conf., Sez. 6, n. 13836 del 16/01/2019, Talal, Rv. 275371 – 01); allorquando, invece, l’accordo delle parti intervenga sul fatto descritto sin dall’origine in imputazione, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi – non ricorrenti nella specie – di error manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 20995 del 30/04/2024, Molon, non mass.; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gannal, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, COGNOME, Rv. 281116; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573 – 01); Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce, in maniera generica, l’assenza di motivazione in punto di responsabilità, è inammissibile, in quanto, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputat stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza;
ritenuta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis
(ex plurimis,
Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. F, n. 28742
del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep.
2020, COGNOME, Rv. 278337-01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen.,
con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025
Il Presidente
Ilcangigliere estensore