Ricorso per Cassazione Patteggiamento: Quando è Inammissibile?
Il ricorso per cassazione patteggiamento rappresenta una via di impugnazione molto stretta, i cui confini sono stati delineati in modo netto dal legislatore per garantire la stabilità delle sentenze emesse su accordo delle parti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con fermezza i limiti di questo strumento, dichiarando inammissibili le doglianze che esulano dal perimetro normativo. Analizziamo il caso per comprendere le ragioni giuridiche di tale decisione.
I Fatti del Caso: Detenzione di Droga e la Scelta del Patteggiamento
Il caso ha origine da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento) emessa dal GIP del Tribunale di Savona. Tre soggetti erano stati accusati del reato previsto dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990 per aver detenuto, a bordo di una barca da pesca, un ingente quantitativo di cocaina, precisamente dieci panetti per un peso complessivo di 11,540 kg.
Concordando la pena con la Procura, gli imputati avevano ottenuto una sentenza di condanna tramite questo rito alternativo. Tuttavia, successivamente, hanno deciso di impugnare tale sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge.
Il Ricorso per Cassazione e i Motivi di Impugnazione
I ricorrenti hanno basato la loro impugnazione sulla violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale. Sostenevano, in sintesi, che il giudice del patteggiamento avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di proscioglimento per la mancanza di prove evidenti della loro colpevolezza, anziché ratificare l’accordo sulla pena. Uno degli imputati ha inoltre contestato la confisca di una somma di denaro. Durante il procedimento, uno dei tre ha formalmente rinunciato al proprio ricorso.
La Decisione della Cassazione: L’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, seguendo un orientamento consolidato e basato sulla chiara dizione normativa. Per l’imputato che aveva rinunciato, l’inammissibilità è stata una conseguenza diretta della sua formale ritirata.
Per gli altri due, la Corte ha spiegato che le loro lamentele non rientravano nel novero dei motivi per cui è consentito impugnare una sentenza di patteggiamento. La legge di riforma del 2017 (L. 103/2017) ha introdotto l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che elenca tassativamente i motivi di ricorso ammissibili. Questi riguardano esclusivamente:
* L’espressione della volontà dell’imputato;
* Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;
* L’erronea qualificazione giuridica del fatto;
* L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Le doglianze relative alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. non rientrano in nessuna di queste categorie. Di conseguenza, il ricorso per cassazione patteggiamento è stato giudicato inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte si fonda sulla volontà del legislatore di limitare drasticamente le impugnazioni contro le sentenze di patteggiamento per deflazionare il carico giudiziario e dare stabilità a decisioni che nascono da un accordo tra accusa e difesa. Consentire un sindacato ampio, simile a quello previsto per le sentenze dibattimentali, snaturerebbe la funzione stessa del rito alternativo.
La Corte ha ribadito che il controllo sulla sussistenza delle condizioni per il proscioglimento immediato (art. 129 c.p.p.) viene effettuato dal giudice prima di ratificare il patteggiamento. Una volta che la sentenza è emessa, essa non può essere più messa in discussione per tali motivi. L’elenco dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è un catalogo chiuso e non interpretabile estensivamente. L’inammissibilità dei ricorsi ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata un’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio cruciale per chiunque si approcci al rito del patteggiamento: la scelta è, nella maggior parte dei casi, irreversibile per quanto riguarda l’accertamento di responsabilità. Le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate a vizi specifici e di natura prevalentemente procedurale o giuridica. È fondamentale, quindi, che la decisione di accedere a un patteggiamento sia ponderata con estrema attenzione dalla difesa, con la piena consapevolezza che le porte per un riesame del merito dei fatti saranno, di fatto, chiuse. La sentenza cristallizza la necessità di una valutazione strategica ex ante, poiché le vie di ricorso ex post sono quasi del tutto precluse.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma esclusivamente per i motivi tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, quali vizi della volontà, errata qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena.
La mancata assoluzione per evidente innocenza (art. 129 c.p.p.) è un motivo valido per ricorrere contro un patteggiamento?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che questo motivo non rientra nell’elenco chiuso previsto dalla legge e, pertanto, un ricorso basato su tale doglianza è inammissibile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
L’imputato ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, in assenza di colpa, al versamento di una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32700 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32700 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a PAGANI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ALBENGA il DATA_NASCITA
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2025 del GIP TRIBUNALE di SAVONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Gip del Tribunale di Savona ha applicato nei loro confronti la pena concordata ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in relazione al reato loro ascritto di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990 per avere detenuto su una barca da pesca dieci panetti di cocaina del peso di kg. 11,540 lamentando tutti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al comma 1 dell’art. 129 cod. proc. pen. e alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento e COGNOME anche con riferimento alla confisca del denaro.
Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
In data 27/06/2025 è pervenuta, tuttavia, rinuncia al ricorso a firma di NOME NOME.
Preliminarmente, quanto a COGNOME NOME, a seguito dell’intervenuta formale rinuncia va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 591 lett. d) cod. proc. pen..
Quanto agli altri due ricorrenti, le denunciate violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla verifica della mancanza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., sono doglianze inammissibili, in quanto non rientra fra quelle consentite dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegali della pena o della misura di sicurezza (cfr. Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché COGNOME NOME al pagamento della somma di euro cinquecento e NOME COGNOME ed NOME COGNOME della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/09/2025