Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8278 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8278 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TIRANA( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINO
dato a94lso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con sentenza del 20 luglio 2023 il GUP presso il Tribunale di Torino h applicato a NOME COGNOME, su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. p pena di anni 3 e mesi 9 di reclusione ed euro 14.500,00 di multa, per il re cui all’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza – allegando vizio di legittimità – è stato prop ricorso per cassazione, in forza del quale è stata censurata l’omessa motivaz con riguardo alla ritenuta non applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile.
3.1. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 44 comma 2-bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giu 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l’imputato possono ricorrer cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica de e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
3.1.1. In relazione al proposto motivo di censura, è nozione consolidata l’applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualu eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla rich patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (ex multis, Sez. 5, n. 2525 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269072; Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022 Calligaro, Rv. 282761).
Va altresì ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiame resta sempre tenuto ad accertare l’insussistenza delle cause di proscioglim ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ma l’eventuale vizio di motivazione più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legis della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevol valorizzando, per converso, il consenso prestato dall’imputato, rispetto al si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sull svolgimento dei fatti (ex multis, ad es. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2 Oboroceanu, Rv. 272014).
Il ricorso dunque è inammissibile.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Co costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elemen ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa determinazione della causa di inammissibilità», alla declarato dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de Ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023
Il Consigliere estensore il
Il Presidente