Ricorso per Cassazione Patteggiamento: la Cassazione ne definisce i confini
La scelta di definire un procedimento penale attraverso l’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente nota come patteggiamento, comporta importanti conseguenze sulla possibilità di impugnare la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i rigidi paletti normativi, sottolineando come il ricorso per cassazione patteggiamento sia un rimedio eccezionale e non uno strumento per rimettere in discussione l’accordo raggiunto. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i limiti di questo strumento processuale.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di un accordo con la Procura, otteneva dal Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Torino una sentenza di patteggiamento per un reato legato agli stupefacenti, con una pena di 3 anni e 9 mesi di reclusione e 14.500,00 euro di multa.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di legittimità: a suo dire, il giudice non aveva adeguatamente motivato le ragioni per cui non sussistevano le condizioni per un proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
I limiti al ricorso per cassazione patteggiamento
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione sull’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la riforma del 2017, elenca in modo tassativo i soli motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Essi sono:
1.  Difetti nell’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2.  Mancata corrispondenza tra la richiesta di pena e la sentenza emessa.
3.  Errata qualificazione giuridica del fatto contestato.
4.  Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Come si evince, l’elenco non include il vizio di motivazione, soprattutto quando questo attiene alla valutazione della colpevolezza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Cassazione ha chiarito che, sebbene il giudice del patteggiamento debba sempre verificare l’assenza di cause di proscioglimento immediato (art. 129 c.p.p.), l’eventuale carenza di motivazione su questo punto non è più censurabile in sede di legittimità. La logica del legislatore è chiara: valorizzare il consenso prestato dall’imputato, che con la richiesta di patteggiamento rinuncia implicitamente a far valere gran parte delle eccezioni, comprese quelle di nullità.
Accettando il patteggiamento, l’imputato accetta una valutazione del fatto e della pena, rendendo superfluo e contraddittorio un successivo motivo di impugnazione che rimetta in discussione proprio quegli aspetti. Pertanto, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato. L’applicazione concordata della pena implica una rinuncia a sollevare qualsiasi eccezione di nullità, anche assoluta, che non riguardi strettamente la formazione del consenso. La riforma del 2017 ha cristallizzato questo principio, con il chiaro intento di evitare ogni scrutinio sulla motivazione relativa alla colpevolezza. Il consenso dell’imputato diventa l’elemento centrale e prevalente, rispetto al quale un’analisi approfondita della motivazione sui fatti diventa superflua.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso e, applicando l’articolo 616 del codice di procedura penale, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che il ricorso fosse stato proposto senza che vi fosse colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: il patteggiamento è una scelta processuale che chiude quasi definitivamente la vicenda giudiziaria. La possibilità di un ricorso per cassazione patteggiamento è estremamente limitata e confinata a vizi procedurali specifici e gravi. Tentare di impugnare la sentenza per motivi non previsti dalla legge, come un presunto difetto di motivazione, non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente. La decisione rafforza la stabilità e la definitività delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, scoraggiando impugnazioni dilatorie o pretestuose.
 
È possibile contestare una sentenza di patteggiamento per un difetto di motivazione?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che, secondo l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, un vizio di motivazione, anche riguardo alla mancata applicazione delle cause di proscioglimento dell’art. 129 c.p.p., non rientra tra i motivi ammessi per il ricorso.
Quali sono gli unici motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto o all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se il ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8278 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 8278  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TIRANA( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINO
dato a94lso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con sentenza del 20 luglio 2023 il GUP presso il Tribunale di Torino h applicato a NOME COGNOME, su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. p pena di anni 3 e mesi 9 di reclusione ed euro 14.500,00 di multa, per il re cui all’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza – allegando vizio di legittimità – è stato prop ricorso per cassazione, in forza del quale è stata censurata l’omessa motivaz con riguardo alla ritenuta non applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen.
 Il ricorso è inammissibile.
3.1. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 44 comma 2-bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giu 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l’imputato possono ricorrer cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica de e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
3.1.1. In relazione al proposto motivo di censura, è nozione consolidata l’applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualu eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla rich patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (ex multis, Sez. 5, n. 2525 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269072; Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022 Calligaro, Rv. 282761).
Va altresì ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiame resta sempre tenuto ad accertare l’insussistenza delle cause di proscioglim ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ma l’eventuale vizio di motivazione più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legis della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevol valorizzando, per converso, il consenso prestato dall’imputato, rispetto al si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sull svolgimento dei fatti (ex multis, ad es. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2 Oboroceanu, Rv. 272014).
Il ricorso dunque è inammissibile.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Co costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elemen ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa determinazione della causa di inammissibilità», alla declarato dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de Ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023
Il Consigliere estensore il
Il Presidente