Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15047 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15047 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il 01/01/1982 NOME nato il 22/04/1999 NOME nato il 09/11/1993
avverso la sentenza del 19/09/2024 del GIP TRIBUNALE di ROVIGO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sosti Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente alla pena accessoria nei confronti di NOME COGNOME; la declarator di inammissibilità del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribun di Rovigo ha applicato ai ricorrenti la pena concordata tra le parti, ai sensi del 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati loro rispettivamentg ascritti di acq di sostanze stupefacenti, tentata estorsione, lesioni persgmali, porto abusiv pistola e tentato incendio.
Nei confronti del ricorrente NOME COGNOME e di altri due coimputati non impugnanti, è stata disposta la confisca della somma di euro 35.000 ai sensi dell’art. 240cod. pen.
Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto, attraverso il quale deducono:
violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione di una delle cause di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen.;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridi dei fatti di tentata estorsione e lesioni personali per quanto inerente alla posi di NOME COGNOME e NOME COGNOME estranei agli affari concernenti il terz ricorrente NOME COGNOME Non sarebbe stata valutata la ricorrenza del reato esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca nei confron di NOME COGNOME, che la Corte non ha giustificato con idonee ragioni, anche tenuto conto che la condotta ascritta al ricorrente riguardava la detenzione e non cessione di sostanze stupefacenti ed egli non era privo di occupazione lavorativa 4) violazione di legge in ordine all’applicazione al ricorrente NOME COGNOME del pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici nonostante l pena principale sia stata determinata al di sotto di tre anni di reclusione (in due, mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa).
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME sono parzialmente fondati nei termin qui di seguito evidenziati; il ricorso di COGNOME è, invece, interament inammissibile.
Il primo motivo, inerente alle posizioni di tutti e tre i ricorrenti, è inammis perché non consentito.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione dell pena formulata dai ricorrenti, il pubblico ministero e l’imputato possono propor ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressi della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sen all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena misura di sicurezza.
Ne consegue che è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentito dalla legge, il motivo di ricorso che, come quello in esame attiene alla supposta esistenza di cause di proscioglimento.
Il secondo motivo, relativo ai ricorrenti NOME COGNOME e COGNOME è inammissibile perché manifestamente infondato.
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ric per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 281116-01; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, COGNOME, Rv. 264153-01; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865-01).
Nel caso in esame, come emerge dal capo di imputazione e dalla motivazione della sentenza impugnata, la causale delle richieste alla vittima e delle success lesioni personali procuratele – attribuite ai tre imputati in concorso tra loro di tipo illecito, in quanto relativa ad una partita di hashish di cui ella era ac di essersi appropriata.
Tanto rende ragione della corretta qualificazione giuridica dei fatti in termin estorsione e di lesioni personali.
E’ fondato il terzo motivo, che inerisce esclusivamente alla posizione de ricorrente NOME COGNOMEoltre che a quella di altri due coimputati non ricorrent nei cui confronti è stata disposta la confisca di euro 35.000 ai sensi dell’art bis cod. pen.
In proposito, deve richiamarsi il principio di diritto secondo cui, in tem patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estende all’applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice dispone l’ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell’art. 12-sexies 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi ar 240-bis cod. pen.), ha l’obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non rit attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza d denaro o dei beni confiscati, sia sull’esistenza di una sproporzione tra i v patrimoniali accertati ed il reddito dell’imputato o la sua effettiva at economica (Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, COGNOME, Rv. 281358-01; Sez. 6, n. 11497 del 21/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 260879-01).
Nel caso in esame, la motivazione offerta dalla sentenza impugnata è inconsistente, limitandosi a richiamare i presupposti di legge della confis cosiddetta “allargata” – e, cioè, la sproporzione ingiustificata del valore dei in sequestro rispetto al reddito percepito dall’interessato – senza spiegarne efficacemente le ragioni, anche tenuto conto che il provvedimento è stato emesso nei confronti di tre diversi soggetti.
Ne consegue che, sul punto, la sentenza deve essere annullata con rinvio al fin di adottare i provvedimenti opportuni, circostanza che non determina la caducazione dell’intero accordo sulla pena (in questo senso, tra le tante, Sez n. 8440 del 24/01/2007, Viglianesi, Rv. 236623-01; Sez. 6, n. 49966 del 09/11/2004, COGNOME, Rv. 230387-01; Sez. 4, n. 33303 del 08/07/2002, Kanu, Rv. 222753-01; Sez. 4, n. 15663 del 19/03/2001, Visci, Rv. 219489-01; Sez. 4, n. 3200 del 15/10/1999, dep. 2000, Trovato, Rv. 215003-01).
4. E’ fondato anche il quarto motivo, che riguarda il ricorrente NOME COGNOME a quale è stata applicata la sanzione accessoria dell’interdizione temporanea d pubblici uffici nonostante la determinazione della pena finale in anni due, me quattro di reclusione ed euro mille di multa, fosse inferiore al limite minimo di anni previsto dall’art. 29 cod. pen.
La statuizione illegale può essere eliminata in questa sede senza alcun
interferenza sulla tenuta della sentenza.
5. Da qui:
-l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME limitatamente all’applicazione della pena accessoria dell’interdizion temporanea dai pubblici uffici, che elimina, con declaratoria di inammissibilità n resto del ricorso;
-l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto a Tribunale di Rovigo e declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso;
-la declaratoria di inammissibilità del ricorso di COGNOME che condanna a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, sanzione commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME limitatamente all’applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea
dai pubblici uffici, che elimina.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di NOME COGNOME.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Rovigo.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di NOME COGNOME.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
Ammende.
Così deciso, il 13/03/2025.