Ricorso per Cassazione Patteggiamento: Quando è Ammesso per Errata Qualificazione del Reato?
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale che permette di definire il processo in modo più rapido. Ma cosa succede se si ritiene che il giudice abbia sbagliato a qualificare giuridicamente il reato? La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha chiarito i rigidi confini entro cui è possibile presentare un ricorso per cassazione patteggiamento per questo motivo, sottolineando che non ogni dissenso interpretativo apre le porte a un’impugnazione.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un soggetto che aveva definito la sua posizione processuale attraverso un patteggiamento per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, previsti dall’articolo 73, comma 1, del Testo Unico Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). Successivamente, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge. La sua unica doglianza si basava sulla mancata ‘derubricazione’ del reato nella fattispecie di lieve entità, contemplata dal comma 5 dello stesso articolo, che prevede pene significativamente più miti.
La Decisione della Corte sul Ricorso per Cassazione Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma disciplina specificamente i motivi per cui si può ricorrere contro una sentenza di patteggiamento. Tra questi, vi è l’ipotesi di ‘erronea qualificazione giuridica del fatto’. Tuttavia, la giurisprudenza ha costantemente precisato che tale possibilità non è illimitata.
Le Motivazioni: L’Errore Deve Essere ‘Manifesto’
Il cuore della motivazione della Suprema Corte risiede nella distinzione tra un’errata qualificazione giuridica e un ‘errore manifesto’. La possibilità di contestare la classificazione del reato in un ricorso per cassazione patteggiamento è circoscritta solo a quest’ultima ipotesi. Ma cosa significa ‘errore manifesto’?
Secondo gli Ermellini, un errore è manifesto quando:
1. È immediatamente evidente: L’errore deve balzare agli occhi senza la necessità di complesse argomentazioni o approfondite analisi.
2. Non lascia margini di opinabilità: La qualificazione data dal giudice deve essere palesemente e indiscutibilmente sbagliata.
3. È ‘eccentrica’ rispetto all’imputazione: La classificazione giuridica adottata deve risultare apertamente estranea e incoerente con i fatti descritti nel capo di imputazione.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la scelta tra la fattispecie ordinaria di spaccio (comma 1) e quella di lieve entità (comma 5) implicasse una valutazione discrezionale del giudice, basata su indici quali i mezzi, la modalità, le circostanze dell’azione e la quantità e qualità delle sostanze. Non si trattava, quindi, di un errore palese e indiscutibile, ma di una valutazione di merito che non può essere sindacata in sede di legittimità dopo un patteggiamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo tra le parti che implica un’accettazione del quadro accusatorio e della qualificazione giuridica proposta, salvo casi eccezionali. L’impugnazione per errata qualificazione è un rimedio straordinario, attivabile solo quando l’errore del giudice è così grave da risultare indiscutibile. Questa decisione ha importanti implicazioni pratiche: chi accede al rito del patteggiamento deve essere consapevole che le possibilità di rimettere in discussione la qualificazione del reato in Cassazione sono estremamente limitate e non possono basarsi su una mera diversa interpretazione delle norme applicabili. Il ricorso è destinato all’inammissibilità se si limita a proporre una valutazione alternativa senza dimostrare l’evidenza manifesta dell’errore.
È sempre possibile impugnare in Cassazione una sentenza di patteggiamento per errata qualificazione giuridica del fatto?
No, non è sempre possibile. La possibilità di ricorrere per Cassazione per questo motivo è limitata, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ai soli casi di ‘errore manifesto’.
Cosa intende la Corte per ‘errore manifesto’ nella qualificazione giuridica?
Per ‘errore manifesto’ si intende un errore che risulta con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità. La qualificazione data dal giudice deve essere palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, e non semplicemente una diversa, ma comunque plausibile, interpretazione giuridica.
Qual è stata la conseguenza per il ricorrente in questo specifico caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40745 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40745 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANO
dato av/so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice dell’udienza preliminare dei Tribunale di Milano per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., cod. pen., 7 comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Cadorago, sino al 30/04/2020).
Considerato che l’unico motivo di ricorso sollevato (violazione di legge per non essere stato derubricato il reato nella fattispecie di cui al comma 5 dell’art 73 d.P.R. 309/1990) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Deve, invero, ricordarsi che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sen dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata a soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, PG c/ COGNOME NOME, GLYPH Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, PG c/ Cari Valentino, Rv. NUMERO_DOCUMENTO): evenienza palesemente non configurabile nel caso di specie;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 giugno 2023
Il Consigliere estensore
Presidente