Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18241 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18241 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a AVOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AVOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSA
dato av , yfo alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con sentenza del 02/10/2023, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Siracusa ha applicato agli attuali ricorrenti COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 81 cod. pen. e 73 del d.P.R. 309/90.
Rilevato che i ricorrenti, con distinti ricorsi, deducono: violazione di legge in rel all’art. 69, comma 3, cod.pen. (COGNOME) e omessa motivazione con rigua all’individuazione del reato più grave (COGNOME, COGNOME e COGNOME).
Considerato che i motivi hanno ad oggetto doglianze non consentite in quanto l’art 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso sentenza che applica la pena su concorde richiesta RAGIONE_SOCIALE parti «solo per mo attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazio richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illeg pena o della misura di sicurezza»; nella specie, le censure non involgono profi illegalità della pena.
Va ricordato che è inammissibile ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. p pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l’illegalità d pena, intesa come sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovver eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della (Sez.5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv.276509 – 01) e che la pena determinata seguito dell’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circosta eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla r fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano comput in violazione di legge (Sez U, n. 877 del 14/07/2022, dep.12/01/2023, Rv.283886) ipotesi che qui non ricorrono; inoltre, quanto alla omessa individuazione del reat grave, va evidenziato che essa non ha rilievo ai fini della determinazione della essendo stata correttamente indicata la pena base e l’aumento a tito continuazione, posto che il criterio per determinare il reato più grave non è concreto, ma quello astratto derivante dalla “più grave pena edittale previs legislatore per ciascun reato da comparare” (Sez.U, n.748 del 12/10/199 dep.25/01/1994, Rv.195805 – 01; Sez.U, n.15 del 26/11/1997,dep.03/02/1998, Rv.209485 – 01; Sez.U, n.25939 del 28/02/2013, Rv.255347 – 01) e che nella fattispecie si verte in ipotesi di più violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 reati tutti di pari gravità, tanto che non si rendeva, pertanto, necessaria
specificazione in ordine al reato più grave (cfr Sez.4, n.6853 del 27/01/2 Rv.242867, in motivazione).
Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrent pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore del RAGIONE_SOCIALE Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione de ricorso.
P.Q.N.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE s processuali e della somma di curo tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso, 05/04/2024