Ricorso per cassazione patteggiamento: i limiti invalicabili fissati dalla Cassazione
Il ricorso per cassazione patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate e tecnicamente complesse del nostro ordinamento processuale penale. Sebbene il patteggiamento sia uno strumento per definire rapidamente il processo, la possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva è strettamente circoscritta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui motivi che rendono un ricorso inammissibile, tracciando una linea netta tra le censure consentite e quelle destinate al rigetto.
I Fatti del Caso
Due imputati, dopo aver concordato la pena con il Pubblico Ministero (il cosiddetto patteggiamento), decidevano di impugnare la sentenza del GIP del Tribunale di Napoli Nord davanti alla Suprema Corte di Cassazione.
Il primo ricorrente lamentava un’erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la sua condotta non integrasse il reato contestato (art. 337 c.p., resistenza a un pubblico ufficiale). Il suo ricorso, tuttavia, si traduceva in una proposta di ricostruzione alternativa e più logica dei fatti, un’operazione non permessa in sede di legittimità.
Il secondo ricorrente, invece, non contestava la legalità della pena applicata, ma ne criticava la ‘dosimetria’, ovvero la sua misura, ritenendola non corretta. Anche questa censura si poneva al di fuori dei binari consentiti dalla legge.
I Limiti del Ricorso per Cassazione Patteggiamento
La chiave di volta della decisione è l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo i soli motivi per cui è possibile presentare un ricorso per cassazione patteggiamento. Essi includono:
* Il mancato accordo tra le parti (consenso viziato).
* L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
* L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
La Corte chiarisce che, sebbene sia possibile denunciare un’errata qualificazione giuridica, questa deve emergere come un errore manifesto e palese dal testo stesso della sentenza, senza la necessità di indagini o reinterpretazioni dei fatti. Proporre una ‘più logica ricostruzione dei fatti’, come ha fatto il primo ricorrente, equivale a chiedere alla Cassazione un nuovo giudizio di merito, compito che non le spetta.
La questione della dosimetria della pena nel ricorso per cassazione
Per quanto riguarda il secondo ricorso, la Corte è ancora più netta. L’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. permette di contestare l’illegalità della pena, non la sua ‘dosimetria’ o congruità. Una pena è illegale quando non è prevista dall’ordinamento per quel tipo di reato o quando la sua applicazione viola specifiche norme di legge (es. superamento dei limiti massimi). Criticare la valutazione del giudice sulla misura della pena, frutto di un accordo tra le parti, non rientra tra i motivi ammessi.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione, nel dichiarare entrambi i ricorsi inammissibili, ha seguito un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. La riforma del 2017 non ha fatto altro che codificare principi già affermati dalla giurisprudenza, ovvero limitare l’appello delle sentenze di patteggiamento ai soli casi di errore manifesto e palese, riscontrabile ‘de plano’, cioè senza necessità di complesse valutazioni.
Per il primo ricorso, i giudici hanno specificato che la denuncia di un’errata qualificazione giuridica non può trasformarsi in un pretesto per rimettere in discussione l’intera ricostruzione fattuale, che è stata accettata dalle parti con l’accordo sulla pena. Il vizio deve essere evidente ‘ictu oculi’ (a colpo d’occhio) dal provvedimento impugnato.
Per il secondo ricorso, la Corte ha ribadito che il patteggiamento implica l’accettazione della pena concordata. Pertanto, non è possibile, in sede di legittimità, dolersi della sua misura, a meno che essa non sia palesemente illegale.
Le Conclusioni
La decisione in esame è un importante monito per chi intende impugnare una sentenza di patteggiamento. La via del ricorso per cassazione è estremamente stretta e non può essere utilizzata per ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Le censure devono riguardare violazioni di legge evidenti e non mere critiche all’operato del giudice di merito o al quantum della pena concordata. In caso contrario, come avvenuto nel caso di specie, il ricorso sarà dichiarato inammissibile con procedura semplificata (‘de plano’), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento con ricorso in Cassazione?
No, il ricorso è possibile solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che riguardano vizi del consenso, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena.
Posso contestare la ricostruzione dei fatti in un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No. L’impugnazione per ‘erronea qualificazione giuridica del fatto’ è ammessa solo se l’errore è manifesto e non richiede una diversa e alternativa ricostruzione dei fatti, che si presumono accettati con l’accordo sulla pena.
È possibile chiedere alla Cassazione di ridurre la pena concordata nel patteggiamento perché ritenuta eccessiva?
No, non è possibile. Si può contestare solo l’illegalità della pena (ad esempio se supera i limiti massimi previsti dalla legge), ma non la sua ‘dosimetria’, ovvero la sua congruità o misura, poiché questa è stata oggetto dell’accordo tra le parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32904 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32904 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORD
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentit e conclusioni del PG
uditoAl difensore
COGNOME +1
OSSERVA
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto come delitto previsto dall’art. 337 cod. pen. che legittima la proposizione del ricorso per cassazione prevista dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata “senza formalità” ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite.
La disposizione di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata, come già la consolidata giurisprudenza aveva stabilito al riguardo (avendo la novella del 2017 soltanto codificato gli approdi giurisprudenziali sul tema), ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619).
Nel caso in esame la stessa struttura del ricorso si risolve, al di là dell’enunciazione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto, nella prospettazione di un’alternativa e più logica ricostruzione dei fatti.
Anche il ricorso di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consenti), non essendo stata censurata la legalità della pena ma solo la sua corretta dosimetria.
Ed invero, in tema di patteggiamento l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337.
Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili con procedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07/2024.