Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40757 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 40757 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti nell’interesse di
NOME NOME, nato a San Severo il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nato a San Severo il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a San Severo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/09/2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, quale giudice del rinvio, in data 17 settembre 2025, per quanto qui rileva, ha applicato a NOME COGNOME, NOME e NOME la pena concordemente richiesta dalle parti in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 100 cod. pen. e 73 e 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1, ascritto a tutti gli imputati suddetti); 81 e 100 cod. pen. e 2, 4 e 7, l. 2 ottobre 1967, n. 895 e 23, l. 18 aprile 1975, n. 110 (capo 3, ascritto a COGNOME), 81, 110 e 648 cod. pen. (capo 4, ascritto a COGNOME), procedendo a nuova rideterminazione delle modalità esecutive della pena sostitutiva della detenzione domiciliare.
Ricorrono per cassazione i suddetti imputati, deducendo un unico motivo di ricorso a mezzo del proprio comune difensore, con cui lamentano l’assenza di motivazione a supporto dell’affermazione di responsabilità e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
I ricorsi sono inammissibili, perchØ proposti con motivi non consentiti.
In primo luogo, poichØ la sentenza n. 42419-24, pronunciata dalla Sesta Sezione di questa Corte il 17 ottobre 2024, aveva disposto l’annullamento solo «limitatamente alle modalità di esecuzione della pena», ogni altra questione resta coperta dall’intervenuto giudicato. In ogni caso, ai sensi dell’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen., Ł possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Il procedimento deve, pertanto, essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5bis , cod. proc. pen.
I ricorrenti devono essere condannati, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle
Ord. n. sez. 2176/2025
CC – 02/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 02/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME