Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7819 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7819 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/08/2025 del TRIBUNALE di COMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, e sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con la quale la Corte d’appello, in parziale riform sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi 8 di reclusione, per il reato di agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73 co. 1 e 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto illecitamente, della cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina e per aver ceduto in vendita ulte 5 o 6 bustine della medesima sostanza.
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine al man proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e alla qualificazione del fatto, nonché in ordine congruità della pena comminata.
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico mini e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena s richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’ della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotes per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazio della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualifi giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso senten applicazione della pena su richiesta
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16/01/2026
DEPOSITATA
IN
27, FEB 2026