Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49784 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 49784 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SARNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
La trattazione del ricorso segue la procedura “de plano”.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 17/05/2023 che, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e in riforma della sentenza del Tribunale di SMCV, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrenl:e in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 648 cod. pen.
Articolando due motivi, deduce:
Erronea applicazione dell’art. 648 cod. pen.
Manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione.
Tanto premesso, il ricorso è inammissilbile poiché proposto dall’imputato personalmente. Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all’art. 6:13 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475 – 01).
Peraltro il ricorso incorre in un ulteriore profilo di inammissibilità, non essendo i motivi dedotti – del tutto generici – consentiti avverso una sentenza di concordato in appello: sono, infatti, inammissibili le doglianze relative a mctivi rinunciati, a mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ov diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16/11/2023