Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6562 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 6562 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2026
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 268/2026
CC – 29/01/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
– Relatore – ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Torino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; preso atto che il procedimento in parola viene trattato con il rito ‘de plano’
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME propone personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui, in data 28 ottobre 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione ai reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.
2.Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 444 cod. proc. pen. conseguente alla determinazione di un trattamento sanzionatorio eccessivo ed incongruo rispetto alla gravità dei fatti.
L’impugnazione proposta Ł inammissibile in quanto il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, COGNOME, Rv. 272885-01; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, COGNOME, Rv. 271780-01; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018 n. 103, Aiello, Rv. 27201001).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 29/01/2026