Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 322 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 322 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 12/05/2022 del GIP TRIBUNALE di BARI
Partij
GLYPH -udita la relazione svolta dal Ccilsigliere NOME COGNOME;
n. 28707/22 COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso il decreto che dispone il giudizio emesso nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari per i reati agli artt. 368 e 385 cod. pen., denunciando la violazione di legge in quanto legittimamente impedito a partecipare all’udienza;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale de ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona da COGNOME, in violazione del regola dettata dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui “l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi” devono essere sottoscritti pena di inammissibilità”, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di cassazi munito di specifico mandato difensivo (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);
che peraltro trattasi di provvedimento non impugnabile;
che alla relativa declaratoria d’inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità procedura», ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata;
che l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022