Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40015 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40015 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
~art-i;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione all’affermazione di penale responsabilità.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
L’impugnazione è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione.
Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall’imputato in data suc cessiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 settembre 2023
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