Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7676 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7676 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 18/11/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 12/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 12 marzo 2025, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha disposto nei confronti di NOME COGNOME la sostituzione della misura dell’affidamento in prova con quella della detenzione domiciliare.
Avverso tale provvedimento, NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, ha proposto reclamo innanzi al Tribunale di sorveglianza di Messina, il quale rilevata la non reclamabilità delle ordinanze adottate dal Tribunale di sorveglianza ne ha dichiarato l’inammissibilità, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per l’eventuale riqualificazione dell’impugnazione come ricorso per cassazione.
2.1. Il difensore di fiducia AVV_NOTAIO deduce che il NOME non ha violato gli obblighi e evidenziando che, verosimilmente, il personale addetto al controllo si era recato presso un civico differente oppure il ricorrente non aveva sentito il suono del citofono.
3.In data 24 ottobre 2025, il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, ha depositato una memoria nella quale evidenzia come la decisione di sostituire la misura, per fatti di oggettiva minima gravità, contraddice il fine rieducativo e preclude al ricorrente la possibilità di lavorare non dando conto delle ragioni per le quali il percorso di reinserimento debba essere interrotto senza peraltro valutare la possibile modifica delle prescrizioni, anzichØ la revoca della misura e la conseguente preclusione delle opportunità di lavoro.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità dell’impugnazione riqualificata come ricorso per cassazione, non deducendo la stessa vizi di violazione di legge, nemmeno sotto il profilo della mancanza di motivazione.
In data 7 novembre 2025, il difensore NOME COGNOME, ha depositato una memoria di replica alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale, rilevando come con l’atto di
reclamo poi riqualificato come ricorso per cassazione sia stata dedotta la violazione di legge per motivazione apodittica e carente
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione, così riqualificato l’atto di reclamo a seguito della trasmissione degli atti da parte del Tribunale di sorveglianza di Messina, Ł inammissibile.
Ai sensi dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Nella fattispecie, l’impugnazione risulta proposta dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore non iscritto, al momento della presentazione, nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della Corte di cassazione.
NØ vale a impedire l’inammissibilità la successiva presentazione di memorie da parte di altro difensore di fiducia abilitato.
Va, al riguardo, evidenziato che l’art. 613 cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017, che ha espunto l’inciso ‘salvo che la parte non vi provveda personalmente, riserva la facoltà di sottoscrivere l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi, a pena di inammissibilità, necessariamente all’AVV_NOTAIO iscritto nell’RAGIONE_SOCIALE dei cassazionisti.
Si tratta di una limitazione che questa Corte ha ritenuto conforme ai principi costituzionali, lì dove ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 613, comma primo, cod. proc. pen., come modificato dall’art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente piø la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto piø in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato). (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 – 01)
Per le esposte ragioni il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Qualificato il reclamo come ricorso per cassazione lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 18/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME