Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5124 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 5 Num. 5124 Anno 2026
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME nato in Marocco il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 29 maggio 2025 della Corte d’appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
– che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino (che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del tentato furto pluriaggravato contestato al capo 2) deducendo violazione di legge, quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ed eccependo l’illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen.
nella parte in cui preclude all’imputato la proposizione personale del ricorso per cassazione;
-che il ricorso è inammissibile in quanto personalmente sottoscritto dall’imputato, laddove il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011);
che la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, è manifestamente infondata, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME