Ricorso per Cassazione: perché la firma dell’imputato non basta
Presentare un Ricorso per Cassazione è un atto di estrema delicatezza tecnica che non ammette il “fai da te”. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’imputato non può sottoscrivere personalmente l’atto di impugnazione davanti alla giurisdizione di legittimità.
I fatti e la violazione procedurale
Il caso nasce da un’impugnazione proposta contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente ha presentato un atto di Ricorso per Cassazione basato su un unico motivo, ma con un vizio d’origine insuperabile: l’atto era stato proposto e firmato direttamente dall’interessato, senza l’intermediazione di un difensore abilitato.
Questa condotta viola apertamente le norme del codice di procedura penale che regolano l’accesso al terzo grado di giudizio. La legge richiede infatti che il ricorso sia redatto e sottoscritto da un avvocato iscritto nell’albo speciale dei cassazionisti, a garanzia della qualità tecnica dell’impugnazione.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno rilevato l’inammissibilità del ricorso con procedura de plano. La mancanza della firma di un difensore tecnico non è un semplice errore formale rimediabile, ma un difetto che impedisce l’instaurazione stessa del giudizio.
Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, la Corte ha applicato le sanzioni previste per chi promuove ricorsi manifestamente infondati o tecnicamente errati, condannando il soggetto al pagamento delle spese processuali e di una somma consistente in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’interpretazione rigorosa dell’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale. A seguito della riforma introdotta dalla Legge n. 103 del 2017, è stato eliminato ogni dubbio sulla necessità del patrocinio tecnico. Il legislatore ha voluto riservare la proposizione del Ricorso per Cassazione esclusivamente ai difensori iscritti nell’albo speciale, al fine di deflazionare il carico di lavoro della Corte da atti privi dei requisiti minimi di ammissibilità o redatti senza la necessaria perizia giuridica.
Le conclusioni
In conclusione, il tentativo di agire autonomamente davanti alla Suprema Corte comporta conseguenze gravissime. Non solo si perde definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni nel merito, ma si incorre in pesanti sanzioni pecuniarie. La lezione è chiara: il Ricorso per Cassazione richiede una difesa tecnica specializzata e il rispetto assoluto delle formalità previste dal codice, pena l’irrimediabile chiusura del procedimento.
Posso presentare un ricorso in Cassazione senza avvocato?
No, la legge impone che il ricorso sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale dei cassazionisti, pena l’inammissibilità dell’atto.
Cosa succede se firmo personalmente il ricorso?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Quale norma impone la firma del difensore?
L’obbligo è stabilito dall’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla riforma del 2017.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43958 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 43958 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da NOME nato in Tunisia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 08/02/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Milano;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che il ricorso è inammissibile perché, anche a tacere della genericità dell’unico motivo di cui consta, è direttamente proposto e sottoscritto dall’imputato in violazione di quanto disposto dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23/06/2017, n. 103, il che impedisce in via originaria l’instaurazione di un valido rapporto di impugnazione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura c.d. de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023
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