Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7272 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 5 Num. 7272 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME nata a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2016 del TRIBUNALE DI VELLETRI
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Velletri, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. ha applicato ad NOME la pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 300,00 in relazione al delitto di furto aggravato in concorso, commesso in Pomezia il 20 marzo 2016.
Il ricorso per cassazione avverso la menzionata sentenza è stato proposto dall’imputata personalmente, che l’ha affidato ad un solo motivo, con il quale ha denunciato il vizio di motivazione.
Il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall’imputata.
Deve, infatti, farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti
nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).
A nulla rileva, inoltre, che la firma dell’imputata sia stata autenticata da un avvocato ancorché cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Rv. 274221).
La declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5bis , cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 11/12/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME